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Ai fini dell’usucapione necessario provare di aver precluso ai terzi la fruizione del fondo.

Ai fini dell’usucapione il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione,

Venerdi 28 Luglio 2023

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18528 del 28/06/2023.

Il caso: Mevia, a cui succedeva quale erede il figlio,Tizio, conveniva in giudizio Tullio, Sisto e Caio, per sentire accertare e dichiarare di essere esclusiva proprietaria dell’immobile situato nel comune di S. composto da un’area giardinata (suolo) e da grotte sottostanti (sottosuolo), per averlo acquistato dalla propria madre con valido atto di donazione o, in subordine, per averlo acquistato per usucapione ventennale, con conseguente ordine di rilascio e condanna dei convenuti dal risarcimento del danno per occupazione arbitraria dell’immobile.

I convenuti, nel costituirsi, chiedevano il rigetto della domanda, e, in via riconvenzionale, chiedevano di essere dichiarati proprietari esclusivi, in virtù d’usucapione, del sottosuolo sottostante l’area giardinata posseduta dagli attori.

Il tribunale rigettava sia la domanda principale che la domanda riconvenzionale; la Corte d’Appello rigettava gli appelli, principale, ed incidentale: la documentazione (ossia la relazione del consulente tecnico del pubblico ministero nel parallelo procedimento penale a carico dei convenuti) che attestava che l’area giardinata oggetto del giudizio era delimitata da una recinzione con paletti e rete metallica, non aveva valenza probatoria e che da essa potevano trarsi soltanto «argomenti congetturali insufficienti a supportare le pretese di parte appellante».

Tizio ricorre in Cassazione, rilevando che la prova dell’intervenuta recinzione del fondo costituiva in concreto, una rilevante dimostrazione del possesso utile ai fini dell’usucapione.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto ribadisce quanto segue:

a) il possesso utile ai fini della configurazione dell’acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l’esercizio della signoria uti dominus sul bene;

b) sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l’appunto, precluso ai terzi la fruizione;

c) al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell’art. 841 c.c: la recinzione materiale del fondo agricolo [n.d.r.: o di un giardino], quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios;

d) per quanto riguarda poi la proprietà del sottosuolo separata dalla proprietà del suolo, questa Corte ha chiarito che, a norma dell’art. 840, cod. civ., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario del suolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto di quest’ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri in base ad un titolo opponibile al proprietario del suolo; incombe, pertanto, sulla parte che assuma di avere la proprietà separata sul sottosuolo fornire la relativa prova, avente ad oggetto l’atto di trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che, mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi la titolarità del suolo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 18528 2023

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