Alcoltest: quando può essere omesso l’avviso di farsi assistere dal difensore
A cura della Redazione.
In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest può essere pretermesso.
Così si è espressa la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n.36048/2022.
Venerdi 30 Settembre 2022 |
Il caso: La Corte di Appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona con cui Mevio era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di arresto e euro 4.800,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett. c) e 2 bis D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 per aver condotto un autoveicolo in stato di ebbrezza con alcolemia accertata pari a 2,18 gr/I e per avere così provocato un incidente stradale.
L’imputato tramite il proprio difensore ricorre in Cassazione, deducendo la violazione di legge ed in particolare dell’art.114 disp att. cod. proc pen; per il ricorrente:
– la Corte di Appello, nel replicare al motivo per cui gli accertamenti relativi al tasso alcolemico non avrebbero potuto essere utilizzati in quanto non erano stati preceduti dall’avviso alla persona della facoltà di farsi assistere dal difensore, aveva errato nel ritenere che nel caso in esame l’avviso non dovesse essere dato in ragione delle condizioni in cui versava l’imputato;
– l’art. 114 disp att cod. proc. pen. è a garanzia del diritto di difesa e che l’avviso deve necessariamente essere dato ogni qualvolta la polizia giudiziaria compia accertamenti quale quello in esame.
La Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, osserva quanto segue:
a) nel caso in cui la polizia giudiziaria compia di iniziativa gli accertamenti urgenti sulle persone (sui luoghi e sulle cose) previsti dall’art. 356 cod. prc. pen., l’imputato deve essere avvisato ai sensi dell’art. 114 disp att. cod. proc. pen. della facoltà di farsi assistere da un difensore;
b) trattasi di previsione volta a garantire il controllo da parte del difensore della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria: l’avviso, però, per potere esplicare la sua funzione, presuppone che il soggetto che ne è destinatario sia in condizione tale da poterne comprendere il significato e decidere di conseguenza se avvalersi o meno della relativa facoltà;
c) pertanto, in tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile a carico della polizia giudiziaria operante l’obbligo di attendere che l’interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere I’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall’attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l’avviso può essere pretermesso;
d) nel caso in esame, la polizia giudiziaria non aveva potuto dare l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore in quanto, come emerso dalla deposizione testimoniale, l’imputato era fortemente alterato dalla condizione di ubriachezza e versava, dunque, in una situazione di acclarata assenza di lucidità, tale da vanificare la ragione per cui l’avviso doveva essere formulato.