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Alla Consulta la questione della legittimità costituzionale dell’art. 473.bis-17 cpc

Il Tribunale di Genova con ordinanza del 4 settembre 2024 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 473.bis-17 cpc laddove riserva all’attore il termine di dieci giorni per controdedurre alla riconvenzionale del convenuto.

Giovedi 3 Ottobre 2024

Il caso: Nell’ambito di un procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, il convenuto, Tizio, nel costituirsi in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del 23 /10/2023 si opponeva alla domanda di modifica proposta dalla moglie contestando la sussistenza dei presupposti per la modifica richiesta ed chiedeva in via riconvenzionale che venisse pronunciato il divorzio dalla moglie.

Con successiva memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. dell’08/11/2023, parte ricorrente:

a) eccepiva l’inammissibilità in quella sede della domanda di divorzio formulata in via riconvenzionale dal convenuto per mancanza di connessione oggettiva rispetto alla domanda di modifica delle condizioni di separazione trattandosi di petitum e causa petendi differenti;

b) sollevava dubbi di legittimità costituzionale della disciplina codicistica del nuovo rito introdotto dal D.Lgs. 149/2022 (cosiddetta Riforma Cartabia) in materia di famiglia per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della carta fondamentale nella parte in cui all’art. 473 bis.17 c.p.c. prevede un termine di soli dieci giorni per la parte attrice per prendere posizione sulle domande nuove svolte dal convenuto.

Il Tribunale di Genova, nell’affermare l’ammissibilità della domanda di divorzio anche nelle procedure di modifica delle condizioni di separazione, affronta la questione della illegittimità costituzionale del nuovo rito introdotto dal D.Lgs.149/2022; in particolare osserva:

a) art. 473 bis.17 c.p.c., “entro venti giorni prima della data dell’udienza, l’attore può depositare memoria con cui prendere posizione in maniera chiara e specifica sui fatti allegati dal convenuto, nonché, a pena di decadenza, modificare o precisare le domande e le conclusioni già formulate, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza delle difese del convenuto, indicare mezzi di prova e produrre documenti. Nel caso in cui il convenuto abbia formulato domande di contributo economico, nello stesso termine l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473-bis.12, terzo comma”;

b) Pertanto, mentre il convenuto a fronte della notifica del ricorso ha a disposizione almeno 30 giorni per impostare la difesa e formulare le sue eccezioni e domande riconvenzionali, l’attore deve prendere posizione sulle domande e difese avversarie, modificare le proprie domande, formulare le eventuali eccezioni e domande nuove che sono la conseguenza delle domande avversarie e i relativi mezzi di prova, entro l’esiguo termine di 10 giorni, che spesso si riduce a 9 o anche meno se la comparsa conclusionale viene depositata l’ultimo giorno disponibile e scaricata quindi dalla Cancelleria il giorno successivo;

c) tale termine appare effettivamente m contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto lesivo del principio di uguaglianza, del diritto di difesa e del giusto processo. Invero, l’attore dopo aver proposto la propria domanda potrebbe ritrovarsi a 30 giorni dall’udienza, e con soli lO giorni di tempo, di fronte ad un sensibile ampliamento del thema decidendum per via delle domande riconvenzionali introdotte dal convenuto, ipotesi tutt’ altro che rara nei giudizi di famiglia: si pensi ad esempio al caso in cui l’attore si sia limitato a chiedere una modifica del contributo economico per il mantenimento dei figli instaurando quindi una causa che verosimilmente avrà natura prettamente documentale, mentre il convenuto nel costituirsi in giudizio chieda in via riconvenzionale la modifica del regime di affidamento del minore lamentando gravi carenze genitoriali dell’attore, dando luogo ad un ampliamento del thema decidendum connotato da particolare delicatezza e da un’istruttoria dalla natura completamente diversa;

d) nel caso in esame, parte attrice lamenta, infatti, di non aver avuto sufficiente tempo, a fronte della domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal convenuto, per formulare domanda di assegno divorzile che, come noto, si fonda su presupposti differenti rispetto all’assegno di mantenimento del coniuge in sede di separazione implicando una ricostruzione delle scelte compiute dalle parti nel corso della vita matrimoniale, spesso di lunga durata, con conseguente necessità di formulare le relative istanze di prova;

e) in questo quadro, emerge un’ingiustificata compressione del diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione e quindi dei principi generali del giusto processo ai sensi dell’art. 111 della Carta che deve garantire un’efficace tutela dei diritti, oltre che del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 dal momento che situazioni uguali ottengono un trattamento giuridico differente;

f) la stessa Corte Costituzionale ha infatti più volte espresso il principio secondo cui “Il difetto di congruità del termine, rilevante sul piano della violazione dell’art. 24, primo comma, Cast., si ha solo qualora esso, per la sua durata, sia inidoneo a rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza, tale da rendere inoperante o carente la tutela accordata al cittadino” (corte cost. 10/02/2023, n. 18).

Pertanto il tribunale adito dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 473 bis.17 c.p.c. per contrasto con gli artt. 3,24 e 111 della costituzione per i motivi di cui in narrativa e dispone la trasmissione della presente ordinanza e degli atti del giudizio alla corte costituzionale

Allegato:

Tribunale Genova ordinanza 4 settembre 2024

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