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Alunna cade davanti alla scuola: responsabili in solido per omessa vigilanza e/o custodia sia la scuola che il comune

Il Tribunale di Napoli nella sentenza n. 5610/2021 chiarisce quando è ravvisabile un concorso di responsabilità tra comune e istituto scolastico nel caso in cui una alunna cada scendendo dallo scuolabus.

Venerdi 5 Novembre 2021

Il caso:  Tizia, quale genitore esercente la potestà genitoriale sulla figlia minore all’epoca dei fatti, e divenuta maggiorenne nelle more del giudizio, costituitasi in sede di riassunzione, convenivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Alfa e la Provincia di Napoli (a cui subentrava la Città Metropolitana di Napoli) per sentirli condannare al risarcimento del danno alla persona patito dall’allora minore Caia per il sinistro occorsole in prossimità della scuola che frequentava all’epoca del fatto: in particolare, la ragazza, nello scendere dal pulmino, scivolava su un tombino, ricoperto di acqua e fogliame, sito sul manto stradale del viale antistante l’edificio scolastico che serviva da sosta per i pulmini che accompagnavano i ragazzi e da accesso alla scuola (oltre che ad altre abitazioni che sono poste in uno stabile che sta prima della scuola),   subendo danni alla persona.

Il Miur provvedeva poi a chiamare in causa il Comune di Torre del Greco sul presupposto del difetto di “legittimazione” (recte titolarità) passiva risarcitoria, essendo unico responsabile dei danni lamentati il Comune di Torre del Greco.

Accertata la veridicità dell’evento, il Tribunale adito, nell’accogliere la domanda attorea e nel condannare i convenuti al risarcimento dei danni, precisa quanto segue:

a) per orientamento consolidato della Corte di Cassazione, dal momento della iscrizione alla scuola deriva, a carico di essa, l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue manifestazioni e, quindi, anche l’obbligo di vigilare sull’idoneità dei luoghi, predisponendo gli accorgimenti necessari in conseguenza del loro stato, mentre sul danneggiato incombe l’onere di provare soltanto che il danno è stato cagionato durante il tempo in cui egli era sottoposto alla vigilanza del personale scolastico;

b) . La scuola è pertanto tenuta a predisporre tutti gli accorgimenti all’uopo necessari, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso, sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche, di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, messe a disposizione per l’esecuzione della propria prestazione, ivi ricompreso pertanto il cortile antistante l’edificio scolastico, del quale la scuola abbia la disponibilità e ove venga consentito il regolamentato accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrarvi;

c) all’istituto, pertanto, incombe di dare in particolare la prova di avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile nè superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso;

d) quanto alla responsabilità dell’ente locale, invocata dalla parte attrice in ragione della allegazione dell’ubicazione del tombino fognario nel viale di ingresso del fabbricato nel quale è ubicato l’Istituto scolastico, nel caso in esame, trattandosi di infortunio verificatosi in un viale di accesso dall’istituto ma comunque di uso promiscuo, la posizione di garanzia quale custode del tratto ove si è verificato l’infortunio può ricondursi cumulativamente sia a chi abbia la proprietà (e dunque la custodia) dell’istituto scolastico e delle sue zone pertinenziali, sia a chi abbi la custodia dell’area aperta al pubblico transito;

e)  è evidente, quindi, la responsabilità concorrente degli enti citati in giudizio: è emerso che la (all’epoca) minore si infortunava cadendo su un tombino reso scivoloso dalla presenza di fogliame bagnato che lo ricopriva; è di tutta evidenza che l’aver consentito che nell’area di accesso all’istituto scolastico (ed aperta al pubblico transito, non risultando la stessa interdetta al traffico) ove abitualmente gli alunni venivano lasciati dai pulmini, vi fosse la presenza di fogliame scivoloso e pericoloso, senza provvedere alla pulizia dell’area, costituisce manifesta violazione dei doveri incombenti a vario titolo sui convenuti e terzi chiamati;

f)  emerge in buona sostanza un concorso di violazioni e omissioni tutte idonee a provocare la situazione di pericolo per l’incolumità degli alunni: nonostante ben tre enti fossero nella posizione di dover vigilare e manutenere l’area ove è avvenuto l’infortunio, nessuno è intervenuto o ha fatto alcunché – anche mediante segnalazioni – per evitare l’evento dannoso ciò che rende l’evidenza dell’incuria con cui la Pubblica Amministrazione ha operato;

g) nel caso in esame, poi, l’evento dannoso non può essere qualificato né come imprevedibile né come inevitabile: invero, proprio la evidente assenza di adeguata manutenzione della zona – priva della minima pulizia – rendeva assolutamente prevedibile per tutti i responsabili la creazione della situazione di pericolo, ciò che vale comunque ad escludere la configurabilità del caso fortuito, il quale deve comunque presentare le già evidenziate caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità.

Allegato:

Tribunale Napoli sentenza n.5610 2021

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