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Amministratore: diritto al compenso e al rimborso delle spese

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 876 del 18 marzo 2024, ha affrontato il problema del diritto al compenso e al rimborso delle spese anticipate dell’amministratore di condominio, affermando due importanti principi: 1. l’obbligo per la compagine di pagare il compenso all’amministratore deriva direttamente dal mandato conferito al momento della nomina e non dall’approvazione del bilancio; 2. il diritto al rimborso delle spese anticipate per conto del condominio si prescrivono nell’ordinario termine decennale. Analizziamo più nel dettaglio la pronuncia in commento.

Diritto al compenso e al rimborso delle spese: fatto e decisione

L’ex amministratore citava in giudizio la compagine per vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del compenso non percepito per l’incarico espletato e al rimborso delle spese sostenute nell’interesse del condominio stesso.

Il condominio si costituiva eccependo la prescrizione dei crediti vantati dall’attore; affermava, inoltre, che nessun compenso gli fosse dovuto in quanto si era reso inadempiente per non essersi attivato nei confronti dei condòmini morosi.

Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 876 del 18 marzo 2024 in commento, ha accolto la richiesta di pagamento del compenso maturato nell’esercizio del proprio incarico, rigettando invece la domanda restitutoria.

Secondo il giudice campano, il diritto dell’amministratore a essere retribuito per la propria attività deriva direttamente dal mandato conferitogli dall’assemblea al momento della nomina.

Non a caso, l’art. 1129 c.c. stabilisce che «L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta».

Secondo la giurisprudenza di legittimità, l’amministratore di condominio agisce in virtù di un contratto di mandato stipulato con i condòmini, che si presume oneroso (ex multis, Cass., 21 giugno 2023, n. 17713).

Il rapporto giuridico intercorrente tra l’amministratore e i condòmini, pertanto, è disciplinato dagli artt. 1703 ss. c.c., che devono essere coordinati con le specifiche disposizioni dettate dal codice civile in materia di condominio.

Il Tribunale di Nola ha precisato altresì che il pagamento del compenso non è subordinato all’approvazione del rendiconto, il quale costituisce un mero riconoscimento del debito (cfr. Cass., 9 maggio 2011, n. 10153); in questa ipotesi, però, l’amministratore può ottenere la corresponsione del compenso solo provando in giudizio di aver svolto la propria attività.

Con riferimento alle spese anticipate dall’amministratore, invece, occorre considerare che egli ha diritto al rimborso di tali somme, ai sensi dell’art. 1720 c.c., in virtù del quale «Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta».

Ai fini della ripetizione, è posto a carico dell’amministratore l’onere di provare gli esborsi effettuati nell’interesse del condominio.

Sul punto, bisogna tener presente che egli non gode, salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 c.c. in tema di lavori urgenti, di un generale potere di spesa, spettando all’assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l’opportunità delle spese sostenute dall’amministratore (cfr. Cass., 20 agosto 2014, n. 18084); pertanto, solo un rendiconto validamente approvato dall’assemblea rende incontestabile la registrazione tra i debiti di bilancio della voce relativa alle somme eventualmente indicate a titolo di restituzione delle anticipazioni eseguite dall’amministratore.

In questa prospettiva, l’amministratore può provare il proprio credito attraverso la produzione della delibera di approvazione del rendiconto; tale credito, quindi, non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (così anche Cass., 21 giugno 2023, n. 17713).

Pertanto, ove manchi l’approvazione del rendiconto, che costituisce riconoscimento del debito, l’amministratore deve provare in giudizio gli esborsi effettuati nell’interesse del condominio, mentre i condòmini devono dimostrare di avere adempiuto all’obbligo di tenere indenne l’amministratore di ogni diminuzione patrimoniale in proposito subita (cfr. Cass., 22 aprile 2022, n. 12931).

Nel caso di specie, non avendo l’amministratore prodotto la delibera di approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi di riferimento, l’attore avrebbe dovuto dimostrare di aver utilizzato risorse proprie per effettuare spese nell’interesse del condominio.

Non essendo stata fornita tale prova, la domanda relativa al rimborso è stata rigettata.

Anticipazioni dell’amministratore: è difficile ottenere il rimborso

Diritto al compenso e al rimborso delle spese: considerazioni conclusive

La sentenza in commento è particolarmente interessante in quanto affronta il problema del momento genetico del diritto al compenso dell’amministratore.

Secondo l’orientamento citato dal Tribunale di Nola, l’obbligo del condominio di pagare il compenso all’amministratore discende direttamente dal contratto di mandato stipulato con l’amministratore; non si può quindi consentire ai condòmini di sottrarsi all’adempimento di tale obbligazione attraverso la mancata approvazione del rendiconto presentato dall’amministratore (Tribunale Pisa, 11 ottobre 2023, n. 1249).

Per ciò che concerne la prescrizione dei crediti dell’amministratore, il Tribunale di Nola ha precisato che, poiché il credito per la restituzione delle somme anticipate nell’interesse del condominio dall’amministratore trae origine dal rapporto di mandato che intercorre con i condomini, non trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, c.c., non trattandosi di obbligazione periodica; né tale carattere riveste l’obbligazione relativa al compenso dovuto all’amministratore, atteso che la durata annuale dell’incarico, comportando la cessazione ex lege del rapporto, determina l’obbligo dell’amministratore di rendere il conto alla fine di ciascun anno (cfr. Cass., 4 ottobre 2005, n. 19348).

I crediti in questione, quindi, sono sottoposti all’ordinario termine di prescrizione decennale, poiché scaturiscono dal contratto di mandato stipulato tra le parti.

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