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Amministratore non versa le quote sul conto: responsabilità e legittimazione processuale

La correttezza e l’onesta, che dovrebbero caratterizzare l’operato di qualsivoglia professionista, non sempre sono ricorrenti. Ad esempio, può accadere che un amministratore di condominio incassi le quote condominiali senza versarle sul conto comune e, addirittura, appropriandosene. Una circostanza da cui deriverebbe anche la responsabilità penale (ex art. 646 cod. pen).

Ebbene, in questa malaugurata ipotesi, in assenza di ogni collaborazione da parte del malfattore, per ottenere la restituzione del maltolto, è inevitabile l’azione di recupero. Quest’ultima, supportata dagli idonei documenti probatori, potrebbe essere avanzata anche attraverso il celere rimedio del ricorso per ingiunzione.

È quanto, infatti, accaduto nel procedimento appena culminato con la recente sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 300 del 16 dicembre 2022. In tale occasione, l’ufficio molisano è stato chiamato a stabilire chi è legittimato ad avviare l’azione di restituzione delle somme in contestazione e chi deve essere il destinatario della medesima.

Non mi resta, perciò, che approfondire il caso concreto.

Amministratore non versa le quote sul conto: responsabilità e legittimazione processuale. Il caso concreto.

In un condominio, parecchi anni orsono, la società in nome collettivo, alla quale era stata affidata l’amministrazione del fabbricato, in persona dei suoi rappresentanti e amministratori, si rendeva responsabile dell’appropriazione indebita delle quote condominiali incassate dai vari proprietari dell’edificio.

In ragione di tale circostanza, opportunamente comprovabile per documenti, i responsabili:

  • erano oggetto del procedimento diretto alla revoca giudiziale del mandato per gravi irregolarità commesse durante il loro operato (ex art. 1129 cod. civ.), conclusosi, positivamente, con provvedimento del 31.10.2012 del Tribunale di Larino;
  • erano denunciati alle autorità competenti, per poi essere condannati in via definitiva per il reato di appropriazione indebita aggravata, con sentenza del Tribunale di Larino del 2017, confermata in Cassazione nel 2020.

A latere di queste vicende, un singolo condomino decideva, invece, di avviare l’azione di recupero per le somme, personalmente, versate alla società amministratrice. Nello specifico, si trattava delle quote per alcuni lavori di manutenzione straordinaria. Tali importi non erano mai stati mai destinati alla cassa e all’interesse comune.

Ne derivava, quindi, un decreto ingiuntivo nel 2013 al quale la società debitrice proponeva opposizione.

In tale sede, era eccepito il difetto di legittimazione dell’opposto. Secondo la parte opponente, ogni iniziativa di recupero poteva, infatti, essere avviata soltanto dall’amministratore in carica. Era contestata, altresì, la legittimazione passiva. Aggredendo la cosiddetta cassa attiva del condominio, l’azione doveva essere rivolta verso il nuovo amministratore e cioè nei riguardi di colui che gestiva il patrimonio comune.

Nel maggio del 2018, però, il Tribunale di Larino rigettava la domanda. Essa era infondata in tutte le eccezioni sollevate e, per l’effetto, immeritevole di accoglimento.

Ebbene, nonostante tale esito e le prove schiaccianti della propria responsabilità, era proposto appello. In tale sede, l’appellante ribadiva le medesime argomentazioni sollevate in primo grado. Nulla è cambiato, però, perché la Corte di Appello di Campobasso ha confermato il decreto ingiuntivo.

Appropriazione quote condominiali e recupero giudiziale: è legittimato il singolo condòmino?

In occasione del procedimento in esame, la Corte di Appello di Campobasso specifica che il singolo condomino è legittimato ad agire per il recupero delle quote condominiali versate all’amministratore e mai destinate alla cassa comune.

Si tratta, infatti, di un’azione che non rientra nelle prerogative esclusive dell’assemblea, poiché riguarda un diritto soggettivo del condomino «il diritto soggettivo del singolo condomino di ottenere la restituzione delle somme di cui l’amministratore condominiale revocato si è indebitamente appropriato».

Con l’occasione, l’ufficio molisano ci ricorda, quindi, che l’eventuale e concorrente legittimazione ad agire dell’amministratore non impedisce al singolo proprietario di procedere, indipendentemente da esso, a tutela dei propri diritti, sia esclusivi che comuni «l’eventuale ulteriore legittimazione dell’amministratore condominiale non esclude per i singoli partecipanti al condominio la facoltà di agire a difesa dei propri diritti inerenti i rapporti condominiali.

Amministratore: momento consumativo dell’appropriazione indebita

L’amministratore, infatti, ha soltanto una rappresentanza “ex mandato” dei proprietari condomini e la sua nomina non comporta alcuna limitazione del potere di ciascuno di agire autonomamente per la tutela dei propri diritti, siano essi esclusivi che comuni (Cass. civ., sez. II, 21 gennaio 2010, n. 1011; Cass. civ., sez. II, 9 giugno 2000, n. 7891; Cass. civ., sez. II, 6 agosto 1999, n. 8479; Cass. civ., sez. II, 29 aprile 1999, n. 4354; Cass. civ., sez. II, 13 aprile 2000, n. 4810; Cass. civ., sez. II, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass. civ., sez. II, 7 agosto 2002, n. 11882)».

Appropriazione quote condominiali e recupero giudiziale: chi è legittimato passivo?

Nel caso in cui il vecchio amministratore si è appropriato delle quote condominiali ricevute da uno o più condòmini, egli è, inevitabilmente, destinatario dell’azione di restituzione.

Come precisa la Corte di Appello di Campobasso, alcuna legittimazione può essere riconosciuta nei riguardi del nuovo mandatario del fabbricato. Il denaro in contestazione, infatti, non è mai stato versato nella cassa comune e, perciò, ogni procedimento diretto al recupero del maltolto non può che rivolgersi verso chi se ne è appropriato e lo ha trattenuto.

È in ragione di tale conclusione, quindi, che l’ufficio molisano ha giudicato corretta la vocatio in ius oggetto del procedimento in discussione.

Sentenza
Scarica App. Campobasso 16 dicembre 2022 n. 300

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