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Annullabili i provvedimenti della P.A. basati su presupposti infondati ed errati

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa a sezioni riunite, con parere del 09/01/2018 si esprimeva per l’accoglimento di un ricorso straordinario presentato dal rappresentante legale di una Cooperativa Sociale, Ente Gestore di una scuola dell’infanzia.

IL CASO: Il rappresentante legale di una Cooperativa Sociale, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, impugnava il provvedimento di rigetto della “istanza di riconoscimento della parità scolastica” per una scuola dell’infanzia, emesso dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale, chiedendone l’annullamento, anche di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale.

Il provvedimento con il quale l’Assessorato rigettava l’stanza di riconoscimento della parità scolastica si motivava sull’incompletezza dei documenti richiesti, previsti dalla circolare 004 del 26/02/2013 disciplinanti la materia, più precisamente, per la mancanza del certificato di agibilità dell’immobile destinato a scuola dell’infanzia.

Parte ricorrente reputando illegittimo e lesivo il provvedimento, lo impugnava perché il diniego dell’amministrazione si sarebbe formato su un presupposto di fatto infondato ed errato.

Il primo motivo del gravame si fondava sull’esistenza del certificato di agibilità, per il principio del “silenzio assenso”, formatosi sull’istanza presentata dal costruttore dell’edificio, ed in virtù di quanto previsto dagli artt. 24,25,26 del T.U. per l’Edilizia, il D.P.R. 380/2001 (per la Regione Sicilia dall’art.3 legge regionale 17/1994), modificati dal D.l. 69/2013 così detto “decreto del fare”, testo applicabile al momento dei fatti, che ha dato vita ad un procedimento di autocertificazione (art. 25, comma 5 bis D.P.R. 380/2001), a carattere alternativo rispetto alla procedura ordinaria.

Secondo la procedura alternativa, a mezzo dell’autocertificazione l’interessato poteva presentare al SUAP (SportelloUnicoAttivitàProduttive), una dichiarazione redatta dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato con la quale attestare anche l’agibilità dell’immobile, cosa che parte ricorrente aveva correttamente fatto.

Con il secondo motivo, il ricorrente riteneva che l’Amministrazione Regionale esorbitava nell’esercizio del proprio potere, ed influenzata dalla nota fuorviante dell’amministrazione Comunale, rigettava l’istanza di riconoscimento della parità scolastica.

Con il terzo motivo veniva contestato il diniego sotto il profilo del travisamento dei fatti e della disparità di trattamento in cui sarebbe incorso il Comune di Capaci che non avrebbe rilasciato il certificato di agibilità /abitabilità per il mancato pagamento a saldo degli oneri di urbanizzazione.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, con il parere interlocutorio, richiedeva l’acquisizione in giudizio di alcuni documenti per altro indicati agli artt. 62,67, nello stesso D.P.R. 380/2001, che parte ricorrente depositava nei termini.

Esaminati nel merito i motivi del ricorso, Il C.G.A. Regione Siciliana accertava che il ricorrente aveva dimostrato di aver allegato alla domanda di richiesta di agibilità tutte le certificazioni indicate dall’art. 25 del D.P.R. 380/2001 e che pertanto erano trascorsi i 30 giorni previsti dal terzo comma dell’art. 25, entro cui l’Amministrazione Comunale avrebbe dovuto verificare l’esistenza della documentazione prodotta ed eventualmente richiedere nei 15 giorni successivi “documentazione integrativa”, che invece il Comune richiedeva solo dopo due mesi.

Pertanto essendo la richiesta di documentazione integrativa formulata tardivamente, si formava il silenzio assenso sulla agibilità ed abitabilità.

LA DECISIONE: Il Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana emetteva parere di accoglimento dei motivi del ricorso e dichiarava l’annullamento dei provvedimenti impugnati. Secondo l’iter logico giuridico del C.G.A., l’ Amministrazione Regionale non poteva respingere la domanda di riconoscimento della parità scolastica avanzata dal ricorrente, poiché questi “aveva prodotto tutta la documentazione fondamentale per il buon esito del procedimento relativo alla agibilità /abitabilità dell’edificio in argomento, invocando il fatto che era intervenuto il silenzio assenso dell’Amministrazione comunale, che in tutto sostituisce il documento cartaceo (..omissis..)”

Allegato:

CGA parere 09 gennaio 2018

 

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