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Appalto in condominio e Patente a crediti in edilizia: i condomini devono stare attenti

A partire dal 1° ottobre 2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri mobili o temporanei devono essere in possesso della nuova “Patente a Crediti” per l’edilizia, come previsto dal Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024, convertito con Legge 56/2024).

Il DECRETO del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, 18 settembre 2024, n. 132 ha definito le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, ai sensi del testo unico di Sicurezza.

In attuazione del Decreto n. 132/2024, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare n. 4 del 23 settembre 2024 che definisce i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.

Si ricorda che non devono avere la patente le aziende che dispongono dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III o che svolgono forniture o prestazioni di natura intellettuale.

La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

I criteri per il rilascio della patente sono i seguenti:

  • iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  • adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  • adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf)»
  • Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Ricordiamo che ogni impresa o lavoratore autonomo inizialmente ha 30 punti nella patente.

Il punteggio può essere decurtato in caso di una o più violazioni delle normative di sicurezza, in base alla tabella di cui all’Allegato I-bis annesso al D. Lgs. 81/08.

Se il punteggio scende sotto i 15 punti, l’impresa o il lavoratore autonomo non potrà più operare nei cantieri temporanei o mobili.

Il punteggio della patente a crediti può però essere incrementato fino a un massimo di 100 punti in base a requisiti predefiniti, individuati nella tabella allegata al decreto.

La patente è revocata se, in sede di controllo successivo al rilascio, risultino dichiarazioni mendaci in ordine alla sussistenza dei requisiti da indicare al momento della presentazione della domanda.

Sul piano dei provvedimenti cautelari il decreto distingue tra sospensione obbligatoria e facoltativa della patente.

  • La sospensione è obbligatoria in caso di infortunio imputabile a colpa grave del datore di lavoro da cui sia derivata la morte di uno o più lavoratori.
  • La sospensione è facoltativa nel caso di infortunio imputabile a colpa grave del datore di lavoro da cui sia derivata l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una menomazione suscettibile di essere accertata immediatamente.
  • In ogni caso, la sospensione è fino a un massimo di dodici mesi.

L’adozione del provvedimento è demandata all’Ispettorato del lavoro competente per territorio.

Si ricorda che ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera b-bis D.Lgs. n. 81/200, il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dell’inizio dei lavori.

Questo obbligo si applica a tutte le imprese che operano in cantiere (inclusi i subappalti). Quindi il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dell’attestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.

Le imprese che operano senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore a 15 crediti sono soggette a sanzioni amministrative particolarmente severe (e il D.Lgs. n. 81/2008 prevede anche sanzioni per il committente o il responsabile dei lavori che non ottemperano all’obbligo di verifica del possesso della patente a crediti o dell’attestato di qualificazione SOA).

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