Il patto di quota lite è valido solo se la stima tra compenso e risultato è equa.
“Il patto di quota lite, stipulato dopo la riformulazione del terzo comma dell’art. 2233 c. c. operata dal d.l. n. 223 del 2006, (…), è valido se, valutato sotto il profilo causale della liceità e dell’adeguatezza dell’assetto sinallagmatico rispetto agli…