Arresti domiciliari: quando può essere accolta l’istanza di allontanarsi per svolgere un lavoro?
A cura della Redazione.
Nella sentenza n. 30001 del 28 luglio 2022 la Corte di Cassazione chiarisce i presupposti in presenza dei quali può essere accolta la richiesta di di assentarsi dal luogo degli arresti domiciliari per esercitare un’attività lavorativa.
Martedi 2 Agosto 2022 |
Il caso: il Tribunale di Torino rigettava l’appello proposto da Tizio avverso l’ordinanza del G.u.p. del Tribunale di Torino che aveva respinto la richiesta dello stesso Tizio – sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione del padre -, avanzata ai sensi dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., di assentarsi da detto luogo dell’arresto per esercitare un’attività lavorativa.
Il tribunale motivava il provvedimento nei seguenti termini:
a) la valutazione della sussistenza dei presupposti dell’autorizzazione ad assentarsi dal luogo dell’arresto per esercitare un’attività lavorativa, costituiti dall’impossibilità di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita o dall’esistenza di una situazione di assoluta indigenza, stante l’eccezionalità della previsione dell’art. 284, comma 3, cod. proc. pen., deve essere improntata a criteri di particolare rigore;
b) la suddetta eccezionalità dell’istituto impone peraltro al giudice di valutare anche la compatibilità dell’attività lavorativa proposta rispetto alle esigenze cautelari poste a base della misura coercitiva;
c) il Tribunale di Torino reputava che l’appellante non avesse minimamente documentato la situazione di assoluta indigenza del proprio nucleo familiare, avendo appuntato la propria attenzione su circostanze estranee allo spettro di valutazione previsto dall’art. 284, comma 3, cod. proc.pen. (quali il proprio stato di incensuratezza, la confessione resa e la necessità di risocializzazione), rilevando altresì che, posto che Tizio era collocato presso l’abitazione del padre e che questi «è stato in grado di assicurare sin qui il sostentamento dell’imputato», questi doveva «fornire per lo meno un principio di prova in ordine al mutamento delle condizioni economiche dell’ospitante ovvero alla sussistenza di una situazione di assoluto bisogno per i familiari a carico».
Il ricorso per Cassazione, promosso da Tizio, è stato poi oggetto di rinuncia dal parte del difensore di Tizio, e pertanto è stato dichiarato inammissibile.