English EN French FR Italian IT Spanish ES

Art. 570 c.p.: norma a piu’ fattispecie distinte ed autonome

La Corte di Cassazione nella sentenza n. 29926/2022 torna ad occuparsi di reati contro la famiglia e in particolare del reato di cui all’art. 570 cp che punisce la “violazione degli obblighi di assistenza familiare”, delineandone i contorni e l’ambito di operatività.

Mercoledi 17 Agosto 2022

Il caso:  Il Tribunale di Mantova condannava Tizio alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di reclusione in relazione al reato di cui all’articolo 570 c.p.(cosi’ determinata con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, assumendo a base di calcolo la pena di mesi tre di reclusione: in particolare, a Tizio si imputava di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilita’ dei genitori, serbando una condotta contraria all’ordine e alla morale delle famiglie, e di avere fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori e alla moglie.

Il P.G. Ricorre in Cassazione, deducendo che:

a) il Tribunale ha omesso di applicare l’aumento di pena a titolo di continuazione in relazione al reato di cui all’articolo 570 c.p.p. comma 1, pur avendo riconosciuto che, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza, l’imputato si e’ disinteressato dei figli e li ha frequentati molto sporadicamente;

b) il Tribunale ha omesso di applicare aumenti di pena ex articolo 81 cpv. c.p., in ragione della pluralita’ di persone offese (i due figli, entrambi minori, ai quali l’imputato ha fatto mancare i mezzi di sussistenza), pur sussistendo una duplicita’ di reati, che sono in relazione di concorso formale ovvero avvinti dal vincolo della continuazione.

Per la Cassazione le censure sono entrambe fondate:

1)  l’articolo 570 c.p. e’ norma a piu’ fattispecie, che sono del tutto distinte, perche’ relative a fatti eterogenei nel loro sostrato fattuale ed altresi’ nella considerazione sociale; l’una, riconducibile al comma 1, inerisce alla violazione dei doveri di assistenza morale, che sono proiezione tipica dei doveri di cura che innervano la genitorialita’ (evocati, dalla prospettiva del figlio, dall’articolo 315-bis c.c.) e sono preordinati allo sviluppo armonico della personalita’ del minore; l’altra, prevista dal comma 2, posta a presidio dei bisogni piu’ strettamente materiali della persona, si sostanzia nella mancata somministrazione delle provvidenze economiche necessarie al loro soddisfacimento;

2) non vi e’ tra i reati detti, stante la loro autonomia concettuale, relazione di implicazione, per cui possa dirsi che la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza presupponga necessariamente la violazione dei doveri di assistenza morale, cosi’ come non ricorrono i presupposti della progressione criminosa, non potendosi affermare che l’una condotta costituisca sempre la naturale evoluzione dell’altra;

3) tali reati possono dunque concorrere, ove ricorrano – come ne caso in esame, gli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi di entrambi;

4) infine, anche la seconda censura è fondata, in quanto è principio consolidato che l’omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di piu’ soggetti, ancorche’ conviventi nello stesso nucleo familiare, non configura un unico reato, bensi’ una pluralita’ di reati in concorso formale o, ricorrendone i presupposti, in continuazione tra loro.

Allegato:

Cassazione penale sentenza n.29926 2022

Condividi