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Assegno bancario postdatato: quando e’ titolo esecutivo?

Con l’ordinanza 35192, pubblicata il 30 novembre 2022, la Corte di Cassazione si è pronunciata su quando l’assegno bancario postdatato è considerato titolo esecutivo.

Martedi 6 Dicembre 2022

IL CASO: Il portatore di un assegno bancario postdatato agiva in esecuzione sulla scorta del suddetto titolo nei confronti del suo emittente. Avverso l’esecuzione, quest’ultimo promuoveva opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo che l’assegno era stato emesso a titolo di garanzia dell’adempimento di una obbligazione preesistente e con l’indicazione di una data successiva a quella di emissione.

Sia il Tribunale sia la Corte di Appello davano torto al debitore rigettando l’opposizione da quest’ultimo proposta.

Entrambi i giudici di merito ritenevano l’assegno azionato valido titolo esecutivo, osservando che quando un assegno bancario viene presentato per l’incasso in una data successiva a quella risultante dal titolo è irrilevante che quest’ultima sia successiva a quella di effettiva emissione.

In altri termini, sia per il Tribunale sia per la Corte di Appello, un assegno postdatato costituisce un valido titolo esecutivo, quando viene presentato all’incasso in data successiva a quella posta sul titolo.

Pertanto, il debitore, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio di merito, investiva della questione la Corte di Cassazione, deducendo l’erroneità della decisione della Corte di Appello per violazione degli artt. 1, 2 e 31 R.D. 21.12.1933 n. 1736.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che nell’accoglierlo, con rinvio alla Corte di Appello di provenienza in diversa composizione, ha affermato il seguente principio di diritto: “l’assegno bancario postdatato può costituire titolo esecutivo solo se, sin dal momento dell’emissione, sia stata per esso assolta l’imposta di bollo, nella misura prevista per il vaglia cambiario dall’art. 6 della Tariffa allegata al d.p. r. 64 7 / 72″; è, invece, irrilevante la circostanza che il titolo sia stato presentato per l’incasso dopo la scadenza della data in esso formalmente indicata”.

Gli Ermellini nel decidere la controversia hanno osservato che:

1. l’inefficacia dell’assegno come titolo esecutivo per non essere “regolarmente bollato sin dall’origine” deve essere rilevata anche d’ufficio;

2. un assegno bancario recante una data di emissione successiva a quella effettiva (c.d. assegno postdatato) è privo d’uno dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per questo tipo di titolo di credito (art. 1, n. 5, R.D. 21.12.1933 n. 1736).

3. l’assegno postdato costituisce una promessa di pagamento e dunque assolve la medesima funzione del vaglia cambiario, di cui all’art. 100 R.D. 14.12.1933 n. 1669;

4. anche il vaglia cambiario, come l’assegno, può costituire titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo. Tuttavia la tariffa prevista dalla legge sul bollo per il vaglia cambiario è differente da quella prevista per l’assegno bancario;

5. se dunque l’assegno bancario può valere come titolo esecutivo solo se in regola “sin dall’origine” con l’imposta di bollo; e se l’assegno postdatato assolve la funzione del vaglia cambiario, la conclusione inevitabile è che l’assegno bancario postdatato può valere come titolo esecutivo solo se in regola, sin dal momento in cui venne emesso, con l’imposta di bollo cui sono soggetti i c.d. “pagherò” cambiari.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.35192 2022

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