Assegno divorzile e convivenza prematrimoniale: intervengono le Sezioni Unite.
Con l’ordinanza interlocutoria n.30671/2022 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione decide di trasmettere gli atti al Primo Presidente della Corte di Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, che dovranno pronunciarsi in merito alla questione se il periodo di convivenza prematrimoniale possa o meno incidere sulla quantificazione dell’assegno di divorzio.
Mercoledi 2 Novembre 2022 |
Il caso: La Corte d’Appello accoglieva l’appello proposto da Caio nei confronti di Mevia avverso la decisione del Tribunale e rideterminava in € 400,00 mensili la misura dell’assegno divorzile ed in pari importo l’assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, tenendo conto delle disponibilità economiche di Caio e della durata del matrimonio di sette anni.
Mevia ricorre in Cassazione, che evidenzia quanto segue:
a) nel presente giudizio viene in discussione unicamente il quantum dell’assegno per la cui determinazione la Corte d’Appello ha fatto riferimento ao criteri indicati nell’art. 5 della L. 898/1970 ponendo l’accento oltre che sulle disponibilità economiche del soggetto onerato anche sulla durata legale del matrimonio escludendo dal computo il periodo di convivenza more uxorio vissuto dalla coppia prima di legalizzare l’unione;
b) il giudice del merito si è attenuto al dato letterale della prescrizione normativa (durata del matrimonio) senza dare rilievo alcuno al periodo antecedente al formale coniugio, protrattosi per sette anni e caratterizzato da una stabilità affettiva oltre che dall’assunzione spontanea di reciproci obblighi di assistenza;
c) la convivenza prematrimoniale è un fenomeno di costume che è sempre più radicato nei comportamenti della nostra società cui si affianca un accresciuto riconoscimento – nei dati statistici e nella percezione delle persone – dei legami di fatto intesi come formazioni familiari e sociali di tendenziale pari dignità rispetto a quelle matrimoniali;
d) da questo punto di vista il riconoscimento di una certa sostanziale identità, dal punto di vista della dignità sociale, tra i due fenomeni di aggregazione affettiva, sotto alcuni punti di vista rende meno coerente il mantenimento di una distinzione fra la durata legale del matrimonio e quella della convivenza;
e) pertanto, la questione relativa al criterio normativo della durata legale del rapporto di convivenza, anteriore al matrimonio formalizzato, ai fini della determinazione dell’assegno divorzile presenta serie ragioni per palesarsi come “questione di massima di particolare importanza” a norma dell’art. 374 c.p.c., comma 2, con necessità di rimettere la causa al sig. Primo Presidente della Corte per le valutazioni di sua competenza in ordine alla possibile assegnazione della presente controversia alle sezioni unite per la sua soluzione.