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Autovelox e criterio della ragionevole distanza tra il preavviso segnaletico e lo strumento di rilevazione

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 2653/2023 chiarisce sulla base di quali modalità e criteri possa essere ritenuta legittima la distanza tra il preavviso segnaletico e l’autovelox.

Lunedi 6 Febbraio 2023

Il caso: Il Giudice di Pace respingeva l’opposizione proposta da Caio avverso il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142, comma 9-bis c.d.s., essendo stato accertato che lo stesso, alla guida della propria auto, aveva circolato alla velocità di km/h 174,00, così eccedendo il limite di Km/h 90,00, già detratta la tolleranza del 5%.

Caio ricorreva in appello: il Tribunale rigettava l’impugnazione, ravvisando l’infondatezza del motivo relativo alla contestazione dell’osservanza dell’obbligo di preavviso segnaletico e delle modalità di accertamento avvenuto con l’intervento di apposita pattuglia, con rilevazione della velocità del veicolo alla distanza di mt 467, senza la necessità del rispetto di una distanza minima prescritta per legge, purché ragionevolmente adeguata (tale dovendosi ritenere quella osservata nel caso di specie), tra il punto di installazione della segnaletica e quello del posizionamento dello strumento di rilevamento elettronico.

Caio ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibili il terzo e quarto motivo di impugnazione, precisa che:

a) dallo stesso contenuto del ricorso per cassazione emerge come, con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, fossero state dedotte da Tizio, sull’aspetto della necessità dell’osservanza della prescritta segnalazione, le sole generiche contestazioni relative all’assenza di prova sull’adeguata segnalazione dello strumento elettronico (sul solo asserito presupposto che le postazioni controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili) e del mancato rispetto della distanza massima della segnaletica di preavviso rispetto al punto in cui era avvenuto il rilevamento del superamento del prescritto limite di velocità (circostanza, questa, esclusa con l’impugnata sentenza, conformemente a quella di primo grado);

b) anche il quarto ed ultimo motivo si profila inammissibile ricadendosi, per un verso nell’ipotesi prevista dal comma 5 dell’art. 348-ter c.p.c. (che richiama il precedente comma), con riguardo alla conforme motivazione delle due sentenze di merito sull’aspetto della legittimità della preventiva segnalazione della presenza dell’autovelox e, per altro verso, perché, nella sua ultima parte, con la doglianza si pone riferimento al supposto mancato rispetto del dettato del punto 7.8 dell’allegato al D.M. n. 282/2017, la cui deduzione è stata già ritenuta inammissibile in risposta al terzo motivo, perché afferente ad una questione nuova, prospettata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

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