Autovelox: l’onere della prova a carico della PA
In presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, non è sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione.
Mercoledi 24 Luglio 2024 |
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.19732/2024.
Il caso: La ditta Delta proponeva ricorso innanzi al Giudice di Pace di Campobasso per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Campobasso e del sotteso verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Sepino, con il quale veniva irrogata all’opponente la sanzione di € 354,95 per violazione dell’art. 142, comma 8, codice della strada (limiti di velocità).
Il Giudice di Pace rigettava il ricorso; l’opponente interponeva gravame innanzi al Tribunale di Campobasso che rigettava l’appello ritenendo infondato il motivo dedotto con cui si contestava, in quanto non provata, la funzionalità e la taratura dello strumento di rilevazione della velocità utilizzato dal Comune di Sepino.
Per il Tribunale, provata documentalmente la circostanza della taratura e, quindi, della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per il rilevamento dell’infrazione, gravava sul ricorrente l’onere, nella specie non assolto, di dimostrare che l’apparecchiatura, nonostante la recentissima verifica, non fosse funzionante.
La ditta Delta ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, ribadisce quanto segue:
a) a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
b) è irrilevante che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi – palesandosi la necessità di dimostrare o attestare con apposite certificazioni di omologazione e conformità il loro corretto funzionamento;
c) in presenza di contestazioni sulla funzionalità dell’apparecchio, quindi, non risulta sufficiente che il medesimo risulti omologato, dovendo il giudice di merito verificare l’esistenza della prova della successiva taratura periodica, prova che deve essere fornita dall’Amministrazione che ha contestato l’infrazione;
d) la prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale non riveste fede privilegiata – e quindi non fa fede fino a querela di falso – in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura;
e) una vota che la PA ha fornito la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento elementi di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria;
f) nel caso in esame, il giudice d’appello ha verificato – attraverso il verbale di accertamento impugnato – l’uso di un apparecchio regolarmente omologato e corredato dal certificato di taratura, peraltro risalente a soli tre giorni prima rispetto all’accertamento dell’infrazione commessa dall’allora appellante: tanto basta ad integrare la circostanza – corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria.