Autovelox: per la validità delle multe non basta la taratura ma necessaria la revisione annuale
A cura della Redazione.
Nell’ordinanza n. 29625 dell’11 ottobre 2022 la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sulla questione dell’obbligo di taratura dell’autovelox ai fini della validità della multa con esso rilevata e del relativo onere della prova.
Giovedi 13 Ottobre 2022 |
Il caso: Il giudice di pace respingeva l’opposizione della società Delta nei confronti di quattro verbali di accertamento della polizia stradale che le avevano contestato il superamento, come accertato con sistema SICve-TUTOR, dei limiti di velocità; il Tribunale rigettava l’appello proposto dalla società, ritenendo infondato il motivo con il quale l’opponente aveva dedotto l’inesistenza di una valida omologazione dell’apparecchiatura e l’omessa taratura della stessa, osservando che la presunzione di legittimità dell’azione pubblica imponeva al destinatario di provare come l’apparecchio utilizzato non fosse stato omologato ovvero sottoposto a taratura.
La società Delta ricorre in Cassazione, che nell’accogliere l’impugnazione, rileva che:
a) a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada (Corte costo n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate;
b) peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità;
c) solo in presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità (circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l’onere di fornire la prova contraria;
d) deve, pertanto, ritenersi che ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l’apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale.