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Avviso di convocazione dell’assemblea condominiale: le modalità di invio

Si segnala la sentenza n. 1734/2024 del Tribunale di Monza che ha specificato quali siano le modalità valide di trasmissione dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale ai singoli condomini.

Lunedi 2 Settembre 2024

Il caso: Caio, nella qualità di  proprietario di due unità immobiliari – un appartamento e una cantina- facenti parte del Condominio Alfa, impugnava le delibere del 31/01/2022 e del 31/07/2022, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la nullità e/o annullabilità della delibera, per quel che qui interessa, per omesso invio dell’atto di convocazione nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 66 delle disp. att. c.c. e all’art. 6 del regolamento contrattuale.

In particolare, l’attore evidenziava che:

  • l’avviso di convocazione  era avvenuta via e-mail e con consegna nella cassetta postale dei condomini;

  • le e-mail non sarebbero pervenute poiché inviate all’indirizzo di posta ordinaria, strumento di cui l’attore faceva un uso “piuttosto ridotto … rispondendo, senz’altro a talune comunicazioni quando ricorda di far accesso alla propria casella postale“.

Il tribunale, nell’accogliere l’impugnazione, annulla le delibere assembleari motivando come segue:

a) nel caso in cui un condomino eccepisca la mancata convocazione, spetta al condominio provare di aver assolto al relativo obbligo nel rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge non potendosi addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea la prova negativa di tale obbligo;

b)  l’originario testo dell’art. 66 disp. att. non prescriveva particolari modalità per la convocazione dei condomini alla assemblea; detta convocazione, pertanto, poteva essere compiuta in qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo (affissione di avviso nell’atrio, inserimento nella cassetta postale dell’avviso, avviso orale)

c) la novella del 2012 richiede invece ora comunicazione a mezzo di “posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano” prediligendo, così, la forma scritta; ma l’inoltro dell’avviso di convocazione ad una casella di posta elettronica semplice (e-mail) non ha il valore della raccomandata con ricevuta di ritorno, così come l’immissione nella cassetta postale non ha il valore della consegna a mano;

d) non può prospettarsi neppure una “presunzione di conoscenza” correlata al fatto che il messaggio sia giunto all’indirizzo del destinatario: ed infatti, a differenza del possessore di un indirizzo PEC, il titolare di un indirizzo e-mail non ha alcun onere di consultare la posta elettronica in arrivo (sempre ammesso che giunga nella relativa “cartella”) e neanche l’avviso di avvenuta lettura conferisce alla mail inviata il valore legale previsto dalla legge;

e) analogamente non può presumersi che il condomino abbia tempestiva conoscenza dell’assemblea con l’immissione della convocazione nella cassetta postale, non avendo, il condomino, alcun onere di controllare giornalmente la cassetta di posta.

Allegato:

Tribunale Monza sentenza 1734 2024

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