Avvocati: la difesa in proprio non esclude il diritto di percepire le spese processuali.
A cura della Redazione.
L’avvocato che si difende in proprio ha comunque il diritto di percepire le spese processuali qualora risulti totalmente vincitore nel giudizio.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 31141/2023.
Giovedi 16 Novembre 2023 |
Il caso: Con ordinanza ex art. 170 D.P.R. 115/2002, il Tribunale, in parziale modifica del decreto opposto, riconosceva all’avv. Tizio un compenso di € 1.140,00 per la difesa d’ufficio di Caio, senza nulla attribuire a titolo di spese processuali, ad eccezione dei soli esborsi.
L’Avv. Tizio ricorre in Cassazione lamentando che il Tribunale nulla aveva liquidato a titolo di spese processuali della fase di opposizione, benché il ricorrente, nel dichiarare di volersi difendere in proprio, si fosse avvalso della qualifica di avvocato e fosse poi risultato totalmente vincitore, avendo ottenuto l’intero importo richiesto con l’atto di opposizione.
Per la Cassazione il ricorso è fondato:
a) la circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltà di difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla natura professionale dell’attività svolta e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole della soccombenza e in base alle tariffe professionali, gli onorari stabiliti per la prestazione resa;
b) il processo si era, inoltre, concluso con l’accoglimento integrale delle richieste formulate dal difensore: infatti con l’istanza originaria l’avv. Tizio aveva chiesto l’importo di €. 3420,00, poi ridotti ex art. 106 TUGS ad € 2.280,00, mentre con l’atto di opposizione il difensore, che aveva inizialmente ottenuto il minor importo di € 950,00, aveva formulato istanza di liquidazione di € 1.140,00, lamentando che, con il decreto oggetto opposto, non era stato riconosciuto il compenso per la fase di studio e che per le altre attività difensive gli spettava il compenso minimo;
c) la domanda, così riformulata, è stata integralmente accolta dal Tribunale, che ha liquidato un importo esattamente corrispondente a quello definitivamente domandato: di conseguenza la compensazione, astrattamente ammissibile in caso di notevole riduzione della somma richiesta, è stata disposta in carenza di presupposto.