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Avvocati: va sempre liquidato il compenso per la fase di trattazione/istruttoria

A cura della Redazione.

Il compenso previsto per la fase di trattazione/istruttoria spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio.

Mercoledi 1 Novembre 2023

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29857/2023.

Il caso: La Corte d’appello rigettava il ricorso ex art.14 del D.Lgs n.150 del 2011 proposto dagli Avvocati Tizio e Caio con il quale avevano chiesto la liquidazione del compenso professionale per la prestazioni rese in favore del Comune, limitatamente alla fase istruttoria.

La Corte di merito riteneva che non fosse stata svolta l’attività istruttoria nel giudizio d’appello in quanto dopo l’udienza di comparizione le cause erano state rinviate per la precisazione delle conclusioni.

I due legali ricorrono in Cassazione deducendo la violazione e/o falsa applicazione degli artt.4 e 5 del DM 55/2014 e dell’art.112 c.p.c, per avere la Corte d’appello omesso di liquidare la fase “istruttoria e/o di trattazione”; per i ricorrenti il compenso sarebbe dovuto nell’ipotesi in cui vi sia una fase istruttoria senza trattazione ovvero nell’ipotesi in cui sia stata svolta la fase di trattazione senza istruttoria sicchè avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che l’attività svolta nella prima udienza costituisca un mero completamento della fase introduttiva.

Per il Giudice di legittimità il ricorso è fondato:

a) la disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche l’eventuale attività istruttoria;

b) detto compenso spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa;

c) nel giudizio di appello, la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall’art.350 c.p.c.: pertanto la sentenza impugnata è errata nella parte in cui afferma che non debba essere liquidata la fase di trattazione nell’ipotesi in cui all’udienza di comparizione segua l’udienza di precisazione delle conclusioni.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 29857 2023

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