Avvocati: valida la dichiarazione di adesione allo sciopero mediante PEC
Con la sentenza n. 32462 del 5 settembre 2022 la Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione fa chiarezza sulle modalità di comunicazione dell’adesione allo sciopero da parte del difensore dell’imputato ai fini del rinvio dell’udienza.
Giovedi 8 Settembre 2022 |
Il caso:la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza con cui il Gup del Tribunale di Reggio Emilia, a seguito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto Tizio colpevole del reato di cui all’articolo 589 c.p. e, applicata la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile ed alla condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva.
Entrambi i giudici di merito avevano ritenuto provata la responsabilita’ dell’imputato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica in ordine alla dinamica del sinistro.
Tizio, tramite il proprio difensore, ricorre in Cassazione, lamentando il mancato rinvio dell’udienza di discussione dinnanzi alla Corte d’appello a seguito di dichiarazione di adesione del difensore di fiducia all’astensione proclamata dall’Unione delle Camera Penali Italiane nonche’ la nullita’ assoluta del procedimento di appello per assenza incolpevole del difensore di fiducia.
Per la Corte la doglianza è fondata: sul punto osserva che:
a) ai sensi del comma 4 dell’articolo 23 D.L. 149/2020, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore o dall’imputato entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza;
b) nel caso di specie, il difensore dell’imputato ha avanzato istanza di trattazione orale inviandola a mezzo pec in data 26 maggio 2021 e successivamente sempre a mezzo pec in data 22 giugno 2021 ha inviato la dichiarazione di adesione all’astensione indetta per il 25 giugno 2021 dalle Camere penali;
c) la circostanza che il difensore abbia aderito all’astensione degli avvocati per l’udienza fissata per la trattazione del giudizio in appello implicava l’obbligo per l’organo giudicante di rinviare il procedimento, al fine di garantire il diritto di difesa;
d) l’istanza era stata altresi’ legittimamente presentata atteso che la richiesta di rinvio per adesione all’ astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria puo’ essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente;
e) pertanto, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinvio della trattazione dell’udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’articolo 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullita’ per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’articolo 178, comma 1, lettera c), c.p.p., che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, e natura intermedia negli altri casi.