Balconi e graticci per rampicanti: il problema decoro
Le grate di legno per rampicanti si chiamano tecnicamente “graticcio per rampicanti”.
L’utilizzo principale è quello di tutelare la privacy della zona retrostante, celare parti scarse da un punto di vista estetico e infine ma non meno importante, garantire zone di ombra e fresco, soprattutto in estate
Di che cosa si tratta
Si tratta di costruzioni artificiali, disponibili in diversi materiali, con una struttura reticolare ideale per il sostegno di piante rampicanti. Tali strutture che non richiedono particolari accorgimenti tecnici in quanto sono semplici supporti verticali (a volte anche obliqui) fissati con opportuni sistemi.
Di solito sono in legno o metallo (anche se in commercio vi sono anche quelli in pvc) e, a seconda del materiale, rispondono a determinate caratteristiche. La scelta è condizionata anche dalla tipologia del rampicante che, se particolarmente pesante, richiede un supporto più robusto (metallo o legno).
Grate di legno per piante rampicanti collocate sui balconi e decoro architettonico
Secondo una decisione risalente nel tempo, l’eventuale posizionamento di graticci in legno o plastica per sostenere piante rampicanti non può ritenersi vietata a meno che detti manufatti, anche se non costruiti in muratura, siano idonei a trasformare in modo durevole l’area coperta (Cass. civ., sez. III, 03/11/1981, n. 9777).
Con una decisione più recente il concetto è stato ribadito.
In particolare è stato precisato che le grate di legno per piante rampicanti collocate sui balconi, non devono essere rimosse perché non violano il decoro architettonico, i pannelli ornamentali non alterano l’euritmia dei fabbricati e non costituiscono innovazione vietata.
Nel caso in questione un condominio conveniva in giudizio due condomini chiedendone la condanna alla rimozione della struttura in legno da loro apposta sul balcone del proprio appartamento sito nello stabile condominiale, sostenendo che essa pregiudicava il decoro architettonico dell’edificio, caratterizzato da una continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, tale da formare una serie di linee orizzontali parallele, ed era vietata dal regolamento condominiale.
Quest’ultimo prevedeva il divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine, nonché al divieto di modificare l’aspetto estetico di balconi, dal momento che la disposizione regolamentare faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.
I condomini si difendevano osservando che tale struttura consisteva in graticci di poco spessore destinati a sostenere le piante e che il loro balcone affacciava all’interno, su un parcheggio, e non sulla strada.
La domanda veniva accolta dal tribunale, ma in secondo grado, la Corte d’Appello, ribaltava il precedete verdetto emesso.
Il giudice di secondo grado pervenne a questa conclusione affermando che l’opera eseguita dai condomini convenuti, consistente in una grata di sottili asticelle di legno a riquadri molto larghi, visibile ma di ridotte dimensioni, di fattura sobria e con funzione di sostegno delle piante, non integrava una innovazione vietata, dal momento che essa non pregiudicava il decoro architettonico dell’edificio, pure caratterizzato dalla continuità ininterrotta di balconi ad ogni piano, formanti una serie di linee orizzontali parallele e marcate dagli elementi verticali in bianco; l’estetica di un palazzo infatti può ritenersi compromessa soltanto in presenza di un’apprezzabile alterazione delle linee e delle altre strutture fondamentali del fabbricato, tale da determinare una diminuzione del suo valore.
Del resto il balcone affacciava sul cortile interno dello stabile adibito a parcheggio, ove erano presenti grate di ferro e manufatti in muratura e altri balconi della medesima facciata erano utilizzati da altri condomini per stendere panni e collocare oggetti.
In ogni caso la Corte di Appello escludeva, altresì, che l’opera realizzata rientrasse tra quelle vietate dal regolamento condominiale, sia con riferimento al divieto di infiggere ferri, chiodi e ganci sui muri interni di confine, riguardando esso soltanto i ferri di notevole dimensioni e tenuto conto che tale struttura non risultava comunque appoggiata al muro, sia con riguardo al divieto di modificare l’aspetto estetico di balconi, dal momento che la disposizione regolamentare faceva riferimento alla sola apposizione di tende da sole.
La posizione della Cassazione
Queste considerazioni sono state condivise dalla Cassazione secondo cui la motivazione sopra esposta è senz’altro sufficiente e logicamente adeguata, coerente tra le sue premesse in fatto e le sue conclusioni, oltre che rispondente ai criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di nozione di decoro architettonico dell’edificio in sede di applicazione dell’art. 1120 c.c., laddove in particolare si evidenzia la necessità di condurre il relativo apprezzamento in concreto, prendendo anche in considerazione la situazione complessiva di fatto dell’edificio esistente nel momento in cui l’accertamento è compiuto (Cass. civ., sez. II, 20/06/2013, n. 15552).