Bambino cade dall’altelena priva di maniglia: esclusa la responsabilità del custode
Con l’ordinanza n. 28041 del 30 ottobre 2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c e delle ipotesi di esclusione per fatto del danneggiato o del terzo.
Venerdi 8 Novembre 2024 |
Il caso: Tizio e Mevia, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio Caio, ebbero ad adire l’autorità giudiziaria per far valere la responsabilità del Comune, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ. (o in subordine ex art. 2043 cod. civ.), in relazione al sinistro occorso al minore, il quale mentre giocava su di un’altalena in bilico nella Villa comunale, alla presenza dei genitori, cadeva, riportando lesioni personali, a causa della omessa manutenzione del gioco, sprovvisto, nella postazione su cui il medesimo era seduto, dell’apposita maniglia anticaduta.
Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria; la Corte distrettuale, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda degli attori, con la seguente motivazione:
a) pur ritenuta certa la sussistenza della responsabilità del Comune verso i terzi per la custodia e la manutenzione delle strade e di ogni spazio aperto al pubblico- esiste un dovere dei terzi di fare un uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti in custodia;
b) su tali basi, non vi era dubbio sul fatto che, nell’ipotesi in esame, il comportamento del danneggiato non era stato conforme alle regole della prudenza, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, tanto da aver eliso in toto la possibilità di ricondurre alla responsabilità del proprietario l’evento dannoso occorso al minore integrando l’ipotesi del “caso fortuito”;
c) difatti, presentandosi la cosa custodita priva dell’indispensabile accessorio (maniglia) e, dunque, evidentemente inidonea ad essere usata da un bambino, la mancata valutazione dello stato dell’oggetto da parte dei genitori, vale a dire il “comportamento del danneggiato”, lungi dall’essere circostanza irrilevante – come sostenuto dal Tribunale – aveva avuto un’efficienza causale autonoma nella eziologia dell’evento.
Caio, divenuto nel frattempo maggiorenne, ricorre in Cassazione, che, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce i seguenti principi:
1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva – in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode – e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 cod. civ. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole;
2) se, dunque, la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, non può avere ad oggetto l’assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall’homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l’evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento;
3) nel caso di specie, tale prova liberatoria la Corte abruzzese ha ritenuto raggiunta, ravvisando nell’omessa vigilanza dei genitori sulle condizioni della “res” la causa esclusiva del danno, donde l’inammissibilità delle censure oggetto dei quattro motivi di ricorso.