Bonus facciate: una nuova utile ed aggiornata guida dell’Agenzia delle Entrate (settembre 2022)
È stata pubblicata la nuova Guida dell’Agenzia delle Entrate per fornire le indicazioni utili ed aggiornate per richiedere correttamente il “Bonus facciate“, illustrando modalità e adempimenti
Il Bonus facciate consiste in una detrazione d’imposta, pari al 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 e al 60% di quelli del 2022, della quale possono beneficiare tutti. Il bonus può essere usufruito, infatti, da condomini e inquilini, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.
Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Per le spese relative a interventi sulle parti comuni dei caseggiati, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.
Per esempio, nel caso di bonifico eseguito dal condominio nel 2023, le rate versate dal condomino nel 2022 non danno diritto al “bonus facciate”.
Per le spese sostenute per gli interventi riconducibili al “bonus facciate”, i beneficiari della detrazione possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione:
- per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)
- per la cessione del credito (corrispondente alla detrazione spettante) ad altri soggetti (inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari).
- Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati.
Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.
Non sono necessari, invece, nei seguenti casi:
- se il contribuente utilizza la detrazione nella dichiarazione dei redditi
- per le comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021, per le quali l’Agenzia delle entrate ha rilasciato regolare ricevuta di corretta ricezione della comunicazione.