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Buoni postali: il diritto del cointestatario superstite al rimborso dell’intera somma

Con l’ordinanza 24569, pubblicata il 13 settembre 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione, ancora molto attuale, relativa al diritto dei cointestatari superstiti di buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso nel caso di morte di uno dei cointestatari.

Venerdi 20 Settembre 2024

IL CASO: La vicenda trae origine dal giudizio promosso dal cointestatario di ventotto buoni postali fruttiferi con pari facoltà di rimborso il quale, alla morte dell’altro cointestatario, agiva contro le Poste Italiane chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il rimborso dell’intero importo portato dai suddetti titoli.

A fondamento dell’azione, l’attore deduceva il rifiuto delle Poste Italiane al rimborso in suo favore dei suddetti buoni in mancanza della quietanza di tutti gli aventi diritto.

Il Tribunale dava ragione all’attore come pure la Corte di Appello, la quale, chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dalle Poste Italiane, evidenziava che la clausola di “pari facoltà di rimborso” consente a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 2021 del Codice Civile secondo cui “il possessore di un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”.

Pertanto, le Poste Italiane, sottoponevano la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo l’erroneità della decisione della Corte di Appello per non aver ritenuto necessario – ai fini della liquidazione dell’importo dei buoni postali con pari facoltà di rimborso – acquisire la firma congiunta di tutti gli aventi diritto, ovvero dei cointestatari e degli eredi dei soggetti cointestatari defunti e per non aver considerato che l’interpretazione nel senso dell’applicazione della disciplina sui libretti di risparmio, prevista nel caso di decesso di uno dei cointestatari dei buoni postali fruttiferi, è l’unica conforme ai principi generali dell’ordinamento, in quanto garantisce la legittimità del rimborso, in caso di morte del beneficiario, cioè un pagamento conforme alle regole della successione, senza escludere alcuno dei soggetti che possano vantare diritti sulla successione dell’intestatario.

LA DECISIONE: Anche la Corte di Cassazione ha dato torto alle Poste Italiane, rigettando il ricorso.

Gli Ermellini nel decidere la controversia hanno richiamato il conforme orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale in materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l’articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano “a vista” e tale diversa natura impedisce l’applicazione analogica della citata disciplina.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 24569 2024

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