Cane morde una bambina: la responsabilità del padrone e il caso fortuito

Una bambina di circa 10 anni lanciando, per poi riprenderle, delle mele dalla bocca di un cane, inavvertitamente pesta la coda di quello che, come reazione, morde al braccio la bimba.
Lunedi 7 Aprile 2025 |
Questa per reazione inizia a scuotere il braccio ricevendo un altro morso al volto. I genitori si trovano in una casa posta a pochi metri da dove si trova la bambina, uno all’interno della casa l’altro nel cortile avendo ben a vista la figlia (che occorre precisare era solita ritrovarsi a giocare in quello stesso luogo con quello stesso cane).
Il proprietario del cane per andare esente da responsabilità (quella di cui all’art. 2052 c.c.) può “appellarsi” al caso fortuito da intendersi qui nel lancio delle mele e nella zampa del cane involontariamente calpestata o nella mancata vigilanza dei genitori che concorrerebbe come colpa del danneggiato?
Il Tribunale civile di Brescia (sent. n..486/2016) esclude una culpa in vigilando dei genitori dal momento che si tratta di una bambina di 10 anni, età nella quale non si richiede più la costante vigilanza dei genitori nel gioco dei bambini per di più considerando che, come allegato in atto di citazione e non specificatamente contestato, la minorenne si recava spesso presso il maneggio ove si è verificato il sinistro poiché vi si trovava ricoverato il cavallo di sua proprietà.
Quanto al caso fortuito l’istruttoria chiarirà come le due morsicature si sono verificate mentre la bambina stava giocando con il cane così venendo meno la dinamica rappresentata dai genitori della stessa per cui il cane avrebbe aggredito la bambina dopo essere improvvisamente uscito dal recinto.
Per buona pace di molti, il Tribunale valuterà il comportamento della bambina e la reazione del cane non costituire caso fortuito essendo certamente prevedibile che una bambina, nell’atto di giocare con un cane, gli pesti inavvertitamente la coda o una zampa non interpretando “l’invito del cane a cessare tale comportamento” (morso al braccio).
Il Tribunale va oltre ritenendo prevedibile che un cane (quand’anche abituato alla presenza dei bambini) possa avere reazioni violente a fronte di comportamenti da egli interpretati come aggressivi o comunque per lui dolorosi. Precisando altresì che non era affatto inevitabile per il proprietario/custode dell’animale impedire al cane di giocare se non in presenza di una persona idonea a vigilare il gioco.
In ogni caso il comportamento della bambina (che seppure inavvertitamente ha pestato la zampa al cane e non ha ben interpretato il comportamento di questo) può comunque essere “derubricato” a concorso di colpa che, tenuto conto della dinamica del fatto come sopra descritta, viene ritenuto attestarsi sul 25% (ex art. 1227 cc).
Astraendoci da qualsiasi valutazione comportamentalistica riferita al cane si deve prendere atto che il mondo animale non è regolato dalle medesime regole o convenzioni del mondo degli umani. In un fantasioso tribunale degli animali il cane sicuramente sarebbe stato assolto o ritenuto non colpevole.