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Cartella di pagamento notificata con estensione .pdf anziché estensione .p7m: conseguenze

A cura della Redazione.

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale.

Lunedi 8 Luglio 2024

Così ha deciso la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 18387 del 5 luglio 2024.

Il caso: La società contribuente Delta S.r.l. impugnava sette cartelle di pagamento aventi ad oggetto tributi dei periodi di imposta 3006, 2009, 2010-2011, nonché due comunicazioni di iscrizione ipotecaria: la società contribuente contestava l’inesistenza della notificazione delle cartelle sottese alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, sei delle quali avvenute a mezzo PEC, per mancanza di attestazione di conformità della copia informatica all’originale e per mancanza di firma digitale,

La CTP di Napoli accoglieva il ricorso; la CTR della Campania, rigettava parzialmente gli appelli riuniti dell’Ufficio e dell’Agente della riscossione: riteneva che:

– la notificazione delle cartelle avvenuta a mezzo PEC era da ritenersi nulla in quanto il file contenuto nella notificazione ha estensione .pdf anziché estensione .p7m, costituente copia digitale di originale senza attestazione di conformità, il che impedisce di rilevarne sia la conformità all’originale, sia «la paternità dell’atto», perché non riscontrabile l’identificazione del suo autore.

Il ricorso dell’Agente della Riscossione e dell’ente impositore viene accolto dalla Corte di Cassazione, che così motiva:

a) per orientamento consolidato, in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso, in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l’esistenza dell’atto non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo;

b) inoltre, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011, in conformità agli standard previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 e alla relativa decisione di esecuzione (UE) della Commissione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”

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