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Cartella di pagamento notificata presso la residenza effettiva e non anagrafica: conseguenze

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione Sezione tributaria nell’ordinanza n. 3219 del 5 febbraio 2024 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla notifica di una cartella di pagamento presso la residenza effettiva, in luogo di quella anagrafica, del contribuente.

Mercoledi 7 Febbraio 2024

Il caso: la C.t.r. accoglieva l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Siracusa che aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il ricorso spiegato avverso l’iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2006, erano state recuperate maggiori Irpef, Iva ed Irap.

La C.t.r riteneva che la notifica della cartella di pagamento fosse invalida e che, pertanto, quest’ultima andasse annullata.

Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre in Cassazione, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto invalida la notifica della cartella di pagamento in quanto avvenuta a mani della moglie del contribuente, sebbene quest’ultimo risiedesse in altro Comune.

Sul punto la società rileva che la C.t.r. non aveva tenuto conto che la notifica era avvenuta presso la dimora abituale del contribuente, in mani della moglie e che in sede di notifica dell’avviso di accertamento, questi era risultato irreperibile all’indirizzo del Comune dove risultava avere residenza.

Per la Cassazione la censura è fondata:

a) l’affermazione del Giudici territoriali, secondo cui le notifiche erano invalide in quanto eseguite in luogo non coincidente con la residenza anagrafica del contribuente, si pone in contrasto con il principio di prevalenza della residenza effettiva sulla residenza anagrafica;

b) secondo consolidata giurisprudenza, le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate dalla prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni: il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta a controllo di legittimità, ove adeguatamente motivata;

c) la censura, pertanto, coglie nel segno laddove evidenzia l’illogicità della motivazione dei Giudici di appello che, in presenza di una situazione fattuale quale sopra descritta, hanno inteso escludere la presunzione legale di conoscenza ex art. 139 cod. proc civ. mediante consegna del plico a persona di famiglia rinvenuta presso il luogo di residenza effettiva del destinatario.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 3219 2024

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