Casa coniugale assegnata all’ex coniuge: a chi spetta pagare gli oneri condominiali
L’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis.
Venerdi 27 Maggio 2022 |
La Sesta Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 16613 del 23 maggio 2022, ha statuito che il condominio non può agire in giudizio contro l’assegnatario della casa familiare in quanto l’azione diretta è esperibile esclusivamente nei confronti del proprietario dell’appartamento il quale, a sua volta, potrà rivalersi, eventualmente, nei confronti della ex coniuge.
Nel caso di specie, un condominio proponeva ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Bari il quale, in accoglimento dell’appello proposto dall’assegnataria della casa familiare, avverso la sentenza del giudice di pace, respingeva l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal condominio, nei confronti dell’appellante, per il pagamento delle spese condominiali.
Il Tribunale, cioè, dichiarava fondato il motivo di appello riguardante il difetto di legittimazione passiva rispetto alle pretese creditorie del condominio ritenendo l’appellante semplice assegnataria della casa familiare, a seguito dell’intervenuta separazione personale. Sulla base della predetta valutazione, il giudice di secondo grado ribadiva che le delibere condominiali con le quali erano state ripartite le relative spese, sono azionabili soltanto nei confronti dei singoli condomini perchè detentori del diritto di partecipare e di votare in assemblea.
Di conseguenza, l’assegnatario della casa familiare acquista un semplice diritto di godimento sul bene che lo libererebbe da qualsivoglia obbligo di pagamento degli oneri condominiali. Secondo il Tribunale, il principio secondo il quale le spese condominiali riguardanti la casa familiare, oggetto di provvedimento di assegnazione, restano a carico dell’assegnatario, rimane valido solo per quel che riguarda i rapporti interni tra i coniugi. Per questo motivo, riformava la sentenza di primo grado disponendo la revoca del decreto ingiuntivo intimato dal condominio.
In Cassazione, la Corte rigetta tutti i motivi del ricorso sollevati dal condominio ritenendoli inammissibili ed evidenziando che, secondo costante orientamento, l’amministratore condominiale ha diritto di riscuotere i contributi e le spese per la manutenzione delle cose comuni esclusivamente da ciascun condominio, vale a dire da ciascun titolare di diritti reali sulle singole unità immobiliari, restando esclusa un’azione diretta anche nei confronti del conduttore della singola unità immobiliare ( ai sensi del combinato disposto degli artt. 1118 e 1123 cod. civ., e 63, comma primo, disp. att. cod. civ.,). In particolare, la Corte si sofferma a specificare che per quanto riguarda la ripartizione delle spese condominiali riguardanti la casa familiare oggetto di assegnazione in sede di separazione o di divorzio, bisogna differenziale le spese che sono dovute dal coniuge assegnatario che utilizza l’immobile e quelle che rimangono a carico dell’ex coniuge proprietario esclusivo dell’immobile.
La gratuità dell’assegnazione della casa familiare, spettante al coniuge o al convivente affidatario di figli minori o di maggiorenni non economicamente autosufficienti, è un diritto personale di godimento sui generis e, pertanto, non rileva ai fini della pretesa dell’amministratore condominiale finalizzata alla riscossione dei contributi e delle spese per la manutenzione delle cose comuni, restando esclusa un’azione diretta nei confronti dell’assegnatario della singola unità immobiliare.
Ne consegue l’affermazione del seguente principio di diritto: “l’amministratore di condominio ha diritto di riscuotere i contributi per la manutenzione e per l’esercizio delle parti e dei servizi comuni esclusivamente da ciascun condomino, e cioè dall’effettivo proprietario o titolare di diritto reale sulla singola unità immobiliare, sicché è esclusa un’azione diretta nei confronti del coniuge o del convivente assegnatario dell’unità immobiliare adibita a casa familiare, configurandosi il diritto al godimento della casa familiare come diritto personale di godimento sui generis”.