Cassazione: la contestazione del licenziamento non richiede formule particolari
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 17731/2023 fa chiarezza su modalita’ e forma con cui il lavoratore deve contestare il licenziamento intimatogli.
Giovedi 20 Luglio 2023 |
Il caso: la Corte d’Appello di Genova confermava la decisione resa dal Tribunale di Imperia e rigettava la domanda proposta da Tizio nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato.
La Corte territoriale riteneva non espressiva della volontà di Tizio di impugnare il licenziamento e, pertanto inidonea, a tal fine, con conseguente decadenza dall’azione, la manifestazione di dissenso rispetto al provvedimento espulsivo espressa con la dicitura in calce alla lettera di comunicazione del medesimo “prendo solo per ricevuta visione della lettera non condividendo né la forma né il contenuto” .
Tizio ricorre in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, legge n. 604/1966 come modificato dall’art. 32 legge n. 183/2010, degli artt. 1362 e ss. c.c. e 121 c.p.c. e osservando che:
– non è conforme al diritto il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa l’inidoneità della nota dal ricorrente apposta in calce alla lettera di licenziamento a riflettere la volontà di impugnare l’intimato licenziamento;
– al contrario, è sufficiente, ai sensi di legge ed in base al principio della libertà della forma degli atti, qualsiasi atto scritto che valga a manifestare al datore la volontà di contestare la validità ed efficacia del licenziamento.
Per la Corte la doglianza è fondata e il ricorso deve essere accolto: sul punto ribadisce che:
“E’ orientamento costante che, ai fini dell’impugnazione stragiudiziale del licenziamento ai sensi dell’art. 6, legge n. 604/1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l’efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all’autorità giudiziaria”.