Cause di valore pari a € 1099,00: quando sono appellabili

Con l’ordinanza n. 8972/2025 la Corte di Cassazione chiarisce quando una sentenza del Giudice di Pace non venga pronunciata in via equitativa e possa quindi essere appellata avanti al Tribunale, nonostante che il valore della domanda sia pari a € 1099,00.
Mercoledi 16 Aprile 2025 |
Il caso: L’Autocarrozzeria Alfa snc, cessionaria di un credito di riparazione di una autovettura, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, la Delta Assicurazioni SpA e la signora Mevia chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni nella misura di € 1.099,90, di cui € 301,50 per il saldo dei danni materiali riportati dalla vettura, come da fattura di riparazione agli atti, € 268,40 per il rimborso del costo di noleggio di un veicolo sostitutivo ed € 530,00 per il rimborso delle spese di assistenza tecnica stragiudiziale sostenute, ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali.
Il Giudice di Pace adito accoglieva la domanda ritenendo però satisfattivo quanto già liquidato dalla compagnia in fase stragiudiziale.
La Autocarrozzeria proponeva appello, che il tribunale dichiarava inammissibile in quanto la sentenza impugnata era stata pronunciata in via equitativa, non ricorrendo alcuno dei casi derogatori della generale inappellabilità delle sentenze pronunciate secondo equità.
La Autocarrozzeria ricorre in Cassazione, deducendo che
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il giudice di appello aveva errato nel ritenere la sentenza impugnata pronunciata secondo equità e di conseguenza non appellabile: il valore della domanda, infatti, non era determinato perché l’attrice aveva chiesto la somma di € 1.099,00 o quella diversa, minore o maggiore, ritenuta di giustizia;
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ai fini della determinazione del valore, la domanda era quindi da ritenersi pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito, con la conseguente appellabilità della sentenza.
Per la Cassazione il motivo è fondato: sul punto evidenzia che:
a) per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato;
b) pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. “necessaria”, ai sensi dell’art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che “sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’art. 14 cod. proc. civ. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall’art. 339 cod. proc. civ, ;
La Cassazione, ritenendo che nel caso di specie vi era proprio quella indeterminatezza della domanda che avrebbe dovuto portare il giudice a scrutinare l’appello, accoglie il ricorso e cassa la sentenza con rinvio al Tribunale.