Cessione di quote societarie in sede di separazione: applicabile la esenzione dalle imposte ex art. 19 L 74/87
Con l’ordinanza n. 26363/2022 la Corte di Cassazione, Sezione tributaria, fa chiarezza in merito alla tipologia di atti e documenti relativi al procedimento di separazione o divorzio che debbano considerarsi esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Venerdi 25 Novembre 2022 |
Il caso: Tizio impugnava l’avviso di accertamento avente ad oggetto l’imposta sostitutiva relativa ad una cessione di quote societarie in relazione all’atto stipulato in data 21/12/2015 e regolarmente registrato che aveva generato una plusvalenza; la Commissione Tributaria Provinciale di Pavia accoglieva il ricorso.
Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello, rilevando che, conformemente a quanto accertato dal giudice di primo grado, operava la causa di esenzione prevista dalla L. n. 74 del 1987, articolo 19, essendo l’atto di cessione delle quote sociali, sottoposto a tassazione, stipulato nell’ambito di una separazione personale tra coniugi.
L’Agenzia delle Entrate ricorre in Cassazione, denunciando violazione della L. n. 74 del 1987, articolo 19, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie in esame il regime di esenzione previsto dalla L. n. 74 del 1987, articolo 19, sul presupposto che la cessione delle quote sociali costituisse segmento attuativo della separazione personale tra coniugi.
Precisava la difesa agenziale che l’indirizzo giurisprudenziale venutosi a consolidare negli ultimi dieci anni favorevole ad una applicazione generalizzata dell’esenzione a qualsivoglia accordo funzionalmente subordinato alla negoziazione complessiva dei rapporti tra i coniugi a momento della loro separazione aveva ad oggetto trasferimenti immobiliari, e non cessioni di quote societarie.
Per la Cassazione la doglianza è infondata sulla base delle seguenti considerazioni:
a) va riconosciuta l’applicabilita’ dell’esenzione di cui alla L. n. 74 del 1987, a tutti gli atti e a tutte convenzioni che i coniugi pongono in essere nell’intento di regolare sotto il controllo del giudice i loro rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio o alla separazione personale, ivi compresi gli accordi che contengono il riconoscimento o il trasferimento della proprieta’ esclusiva di beni mobili ed immobili all’uno o all’altro coniuge;
b) e’, quindi, del tutto irrilevante il fatto che l’accordo patrimoniale concluso in sede di separazione abbia ad oggetto la cessione di quote sociali, piuttosto che il trasferimento di beni immobili, con applicazione di tributi indiretti: la norma esentativa, infatti, non opera alcuna distinzione tra atti aventi ad oggetto beni immobili e atti riferiti a beni mobili, ne’ la L. n. 74 del 1987, articolo 19, contiene una limitazione dell’ambito di operativita’ del regime di esenzione alle sole imposte indirette.