Chi si distacca dal riscaldamento condominiale continua a pagare
Secondo l’art. 1118 del Codice civile, il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Questa rinuncia, però, non consente di sottrarsi a tutti gli oneri economici derivanti dall’impianto stesso.
È proprio di questo che si è occupato il Tribunale di Roma con la sentenza n. 14417 del 5 ottobre 2022, stabilendo che chi si distacca dal riscaldamento condominiale continua a pagare non solo la manutenzione straordinaria e le spese di conservazione ma anche il consumo involontario. Analizziamo la vicenda sottoposta al giudice capitolino.
Distacco dal riscaldamento centralizzato: il caso
Un condomino proponeva impugnazione avverso la sentenza con cui il giudice di pace aveva rigettato la sua impugnazione avverso le delibere assembleari adottate dal condominio; tali decisioni disponevano a suo carico la contribuzione di spesa per i consumi involontari del servizio centralizzato di riscaldamento e per ulteriori spese connesse che, invece, si assumevano non dovute.
L’appellante contestava la decisione del primo giudice: a suo dire, il distacco dall’impianto centralizzato di riscaldamento lo avrebbe esonerato da ogni contributo per le spese di consumo (anche involontario), imponendogli partecipare soltanto a quelle di manutenzione straordinaria e di conservazione di tale impianto.
Le spese per chi si distacca dall’impianto centralizzato
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 14417 del 5 ottobre 2022, conferma la sentenza di primo grado, rigettando l’impugnazione proposta dal condomino.
La questione sottoposta a giudice capitolino riguarda l’effettiva sussistenza o meno di un diritto all’esonero dalle spese di consumo involontario in ragione del distacco risalente a diverso tempo prima, essendo incontroverso, invece, il perdurante obbligo di contribuzione per quelle di manutenzione straordinaria e di conservazione dell’impianto, secondo quanto espressamente previsto dall’art. 1118, ultimo comma, cod. civ.
Il condominio, nell’attribuire all’appartamento dell’attore una quota di contribuzione del 22% rispetto ai millesimi della tabella di riscaldamento, ha fatto corretta applicazione della normativa in materia richiamata anche dal primo giudice con riguardo al cosiddetto consumo involontario (ex d.lgs. n. 120/2014).
Si tratta peraltro di una contribuzione che la stessa giurisprudenza, anche prima dell’entrata in vigore di tale normativa, aveva ritenuto comunque spettante nonostante il legittimo distacco dall’impianto centralizzato (ex multis, Cass., sent. n. 9426/2014).
A parere del Tribunale di Roma, pertanto, non appare configurabile alcuna violazione dei principi stabiliti nell’art. 1118, ultimo comma, cod. civ. che, in piena coerenza, legittima la contribuzione anche alle spese di consumo quando dal distacco derivino “aggravi di spesa per gli altri condomini“.
Nel caso di specie, peraltro, la dedotta disparità di trattamento che avrebbe determinato un “eccesso di potere” nei deliberati assembleari non è stata peraltro adeguatamente dimostrata da parte appellante.
La censura appare inoltre generica, non avendo parte appellante chiarito quali siano (fra quelle indicate) le spese specificamente non riconducibili alla “conservazione e messa a norma” dell’impianto centralizzato ai sensi dell’art. 1118 cod. civ.
In sintesi: il condomino che decide per il distacco dal riscaldamento centralizzato continua a pagare la manutenzione straordinaria, le spese di conservazione e il consumo involontario.
L’assemblea non può impedire il distacco
È appena il caso di concludere questa breve analisi ricordando che il diritto al distacco dall’impianto centralizzato di cui all’art. 1118 cod. civ. non può essere impedito dall’assemblea.
Secondo la Corte di Cassazione (Cass., sent. n. 18131 del 31 agosto 2020), secondo cui è illegittima la deliberazione che vieta al condomino di rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento.
Nemmeno il regolamento potrà impedire il distacco al condomino, anche qualora abbia natura contrattuale. A tale conclusione è approdata la giurisprudenza, secondo cui la disposizione regolamentare che contenga un incondizionato divieto di distacco si pone in contrasto con la disciplina legislativa inderogabile emergente non solo dalle norme dirette a disciplinare il condominio, ma anche da quelle dirette al perseguimento di interessi sovraordinati, quali l’uso razionale delle risorse energetiche (contabilizzazione del calore) ed il miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale (Cass., sent. n. 32441 dell’11 dicembre 2019).
Sentenza
Scarica Trib. Roma 5 ottobre 2022 n. 14417