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Ci deve essere simmetria tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del giudizio.

Si segnala la sentenza n. 9450 del 13 giugno 2023 del Tribunale di Roma che ha ribadito la necessità che vi sia una esatta rispondenza tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale.

Venerdi 30 Giugno 2023

Il caso: Con atto di citazione Tizio impugnava avanti al Tribunale le delibere adottate in sua assenza dal condominio convenuto Delta; per Tizio tali delibere erano illegittime e ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi:

a)  irrituale costituzione dell’assemblea – svoltasi da remoto in modalità videoconferenza – per omessa acquisizione preventiva del consenso da parte della maggioranza dei condomini

b)  illegittima imputazione all’attore – nei riparti approvati afferenti ai consuntivi 2019 e 2020 – di spese individuali e di oneri condominiali già pagati afferenti a precedenti esercizi.

Il Condomiio Delta, nel costituirsi, eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione – per decorso del termine ex art. 1137 cod. civ. – in conseguenza dell’asimmetria tra l’istanza di mediazione e l’atto introduttivo del presente giudizio.

Il Tribunale, nel dichiarare inammissibile la domanda attorea, evidenzia quanto segue:

1)  Il comma 2 dell’art. 4 D.Lgs. 28/2010 specifica che: “L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”:

2) Il contenuto del suddetto articolo e’ praticamente equivalente a quello dell’art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli “elementi di diritto”; pertanto detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione ed i fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali; diversamente, dovrebbe essere dichiarata l’improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore;

3) Gli accadimenti narrati in fase di mediazione, perché si possa verificare in giudizio l’esatto adempimento della condizione di procedibilità, devono essere corrispondenti, “simmetrici” a quelli che saranno poi esposti in fase processuale, per le materie obbligatorie;

4) Pur non richiedendosi l’equivalente di un atto giudiziario sotto il profilo formale (e dell’indicazione degli elementi di diritto), l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò” sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità” della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale;

5) Nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di decadenza che viene interrotto (e non sospeso, come ormai chiarito dalla giurisprudenza anche di questo tribunale) dalla “comunicazione” (che può” essere fatta sia dall’organismo di mediazione che direttamente dall’istante) della istanza di mediazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione; tale effetto interruttivo, però, può” essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in relazione all’istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale;

6) Nel caso in esame difetta la necessaria simmetria tra l’istanza di mediazione e la domanda giudiziale in concreto formulata, e pertanto la mediazione non può ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la decadenza dell’impugnazione.

Allegato:

Tribunale Roma sentenza 9450 2023

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