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Colonnina di ricarica: sì al Superbonus per il condomino se il posto auto privato non è accessibile al pubblico

Le infrastrutture di ricarica, per accedere al Superbonus in qualità di bene trainato, devono essere dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettere d) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

In base a tale ultima disposizione, è considerato ”non accessibile al pubblico”:

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;

2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;

3)un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

Gli interventi trainati devono essere eseguiti insieme a quelli trainanti, requisito che sussiste se le spese degli interventi trainati sono effettuate nell’intervallo di tempo individuato tra l’inizio e la fine dei lavori di quelli trainanti (vedi anche circolare n. 24/2020).

Alla luce di quanto sopra bisogna stabilire se un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche installata nel posto auto del condomino istante situato al piano terra dell’edificio condominiale, si possa considerare “punto di ricarica non accessibile al pubblico”‘ e di conseguenza possa fruire del Superbonus in qualità di intervento trainato.

La situazione potrebbe essere la seguente: posto auto, sito all’interno della sagoma dell’edificio condominiale e localizzato tra due colonne portanti dello stesso, coperto nella parte superiore ed aperto nella parte anteriore costituente l’ingresso, chiuso nella parte posteriore da un muro. Lo stato di fatto è completato dalla presenza, all’ingresso del posto ed al limite della proprietà, da una barriera di parcheggio in ferro amovibile con incasso a terra regolata da lucchetto.

In tal caso l’intervento soddisfa il requisito di non accessibilità al pubblico, richiesto per la fruizione del Superbonus?

In particolare il requisito di ”non accessibilità al pubblico” del punto di ricarica e, cioè quello previsto al punto 1) presso “un edificio residenziale privato (o pertinenza di esso) riservato esclusivamente ai residenti” necessario ai fini delle detrazioni richiamate, è da considerarsi tale solamente qualora vi sia un effettivo ostacolo al libero accesso presso l’intero edificio condominiale in cui insiste la pertinenza dell’unità immobiliare ove viene istallato, oppure si configura tale anche qualora la sola pertinenza dell’unità immobiliare (il solo posto auto) sia dotata di dispositivi di limitazione all’accesso di parte di terzi?

L’Agenzia con la risposta n. 585 di oggi ritiene che il dispositivo volto a limitare l’accesso al posto di proprietà del singolo condomino sia sufficiente a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica, non essendo necessario un ostacolo all’ingresso dell’intero edificio residenziale in cui si trova il posto auto.

Di conseguenza il requisito richiesto dalla norma è rispettato e il condomino istante potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della colonnina.

Scarica Risposta Agenzia Entrate 9 dicembre 2022 n. 585

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