Colui che impugna la delibera senza motivi fondati può essere condannato al pagamento di una somma commisurata al danno recato alla controparte
I dissenzienti, gli astenuti e gli assenti alla riunione condominiale hanno il diritto di impugnare l’assemblea, se ritenuta invalida. Ebbene il condominio, dinanzi ad un’impugnazione assembleare, convinto della conformità alla legge delle proprie decisioni, potrebbe decidere, semplicemente, di riunirsi, nuovamente, e di ratificare, integralmente, il deliberato oggetto di ricorso.
In pratica, il consesso voterebbe ed approverebbe gli stessi argomenti all’ordine del giorno, di fatto, sostituendo la precedente assemblea con quella nuova.
Se ciò dovesse accadere, quale effetto si produrrebbe sulla causa in corso? Se il condominio emette una delibera che sostituisce quella impugnata, si può dire che sia intervenuta la cessata materia del contendere?
Ha risolto questi dubbi un recente pronunciamento del Tribunale di Roma e, per la precisione, la sentenza n. 12654 del 26 agosto 2022.
Vediamo, perciò, cosa è accaduto in questo condominio della capitale.
Delibera che sostituisce quella impugnata: quale effetto sulla causa in corso? Il caso concreto.
In un fabbricato romano, nel febbraio del 2020, l’assemblea discuteva ed approvava vari argomenti all’ordine del giorno, compreso quello relativo alla ratifica di ogni decisione già assunta su un’azione legale in corso nei riguardi di un condòmino.
Quest’ultimo, evidentemente contrario alla votazione, decideva di impugnare il deliberato dinanzi al Tribunale di Roma per vari motivi.
Costituitosi regolarmente, il condominio si difendeva, semplicemente, invocando l’avvenuta cessata materia del contendere. La difesa, infatti, sosteneva che nel dicembre del 2020, il fabbricato si era riunito nuovamente.
In tale occasione, il consesso aveva deciso di sostituire il deliberato impugnato con un nuovo nel quale si era provveduto a confermare e ratificare tutti gli argomenti all’ordine del giorno della precedente assemblea. Per questo motivo, non c’era più alcun interesse che potesse sorreggere l’azione in corso.
Il Tribunale di Roma ha accolto la tesi del convenuto.
Restava, perciò, da regolare la questione delle spese processuali che, secondo il principio della soccombenza virtuale, sono state poste a carico della parte attrice. L’ufficio romano, infatti, ha ritenuto che la domanda, in ogni caso, non sarebbe stata accolta, poiché l’iniziativa del condòmino era stata totalmente infondata.
Delibera condominiale che sostituisce quella precedente: cosa dice la legge?
Nel codice civile c’è una norma, riferita alle società di capitali, che regola il caso in cui una deliberazione impugnata annullabile è sostituita da una successiva assunta in conformità alla legge «L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite (art. 2377 co. 8 cod. civ.)».
Secondo questa norma, perciò, la nuova deliberazione impedisce ogni annullamento della precedente. Evidentemente, infatti, non ci sarebbe alcun interesse a proseguire l’azione legale in corso.
Ebbene, per la giurisprudenza, questa disposizione è applicabile anche al caso delle deliberazioni condominiali «trova applicazione, per identità di ratio, la disposizione dell’art. 2377 ultimo comma c.c., secondo cui una deliberazione dell’assemblea dei soci delle società per azioni può essere sostituita con altra presa in conformità della legge (v. Cass. n. 1561 del 1976; Cass. n. 8622 del 1998 e ribadito da Cass. n. 8515 del 2018).
Trattasi di disposizione che, benché dettata con riferimento alle società per azioni, ha carattere generale ed è perciò applicabile a fattispecie similari, quali le assemblee dei condomini edilizi (Cass. n. 3159 del 1993) (ex multis Cass. civ. sent. n. 30479/2019)».
Delibera condominiale che sostituisce quella impugnata: c’è la cessata materia del contendere?
Una nuova delibera condominiale, d’identico contenuto sostanziale della precedente, potrebbe essere espressa nelle more di un’impugnazione giudiziale. Ebbene, secondo la giurisprudenza, anche in questo caso difetterebbe l’interesse ad agire e l’azione non potrebbe proseguire.
Secondo gli Ermellini, infatti, l’interesse ad agire deve sussistere non solo, contestualmente, alla proposizione della domanda giudiziale, ma anche al momento della decisione «La cessazione della materia contendere conseguente alla revoca assembleare della delibera impugnata, infatti, si verifica anche quando la stessa sia stata sostituita con altra dopo la proposizione dell’impugnazione ex art. 1137 c.c., in quanto la sussistenza dell’interesse ad agire deve valutarsi non solo nel momento in cui è proposta l’azione, ma anche al momento della decisione (Cass. n. 10847/2020)».
Pertanto, come nel caso in commento, se il condominio esprime una nuova delibera che sostituisce quelle precedente, già impugnata, poiché vota ed approva gli stessi argomenti all’ordine del giorno, il giudice deve dare atto dell’intervenuta cessata materia del contendere
Delibera condominiale che sostituisce quella impugnata: cos’è la soccombenza virtuale?
Dinanzi ad una delibera condominiale impugnata, verificato che il condomino ha proceduto a sostituirla con una successiva espressa in conformità alla legge, il giudice deve dichiarare la cessata materia del contendere.
Resta, però, risolvere la questione delle spese processuali, poiché a tal fine, come ricorda il Tribunale di Roma, non può essere dichiarata, automaticamente, la compensazione, ma occorre valutare il fondamento della domanda e delle ragioni delle parti «La cessata materia del contendere non implica automatica compensazione delle spese, ma impone che la regolazione di queste venga effettuato secondo il principio della “soccombenza virtuale” (v. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 271 del 11/01/2006), ossia valutando le “probabilità normali di accoglimento della domanda… basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria, volta alla delibazione del merito” (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4889 del 05/08/1981; conf. Cass. n. 24234 del 29/11/2016, in motivazione)».
Nel caso in commento, il fondamento dell’impugnazione, oggetto della cessata materia del contendere, è stato, decisamente, escluso, al punto da configurare, persino, la lite temeraria. In ragione di ciò, il convenuto è stato condannato al pagamento delle spese legali, nonché al pagamento a favore dell’attore dell’importo di 1.500,00 € ex art. 96, ultimo comma c.p.c., oltre interessi legali.
Sentenza
Scarica Trib. Roma 26 agosto 2022 n. 12654