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Compensi avvocati: la prescrizione decorre dalla pubblicazione della decisione

Con l’ordinanza n. 2618/2024, pubblicata il 29 gennaio 2024, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione relativa alla decorrenza del termine di prescrizione del diritto dell’avvocato ad ottenere il pagamento del compenso a saldo per l’attività professionale svolta in favore di un proprio cliente.

Venerdi 2 Febbraio 2024

IL CASO: Il Giudice di Pace accoglieva la domanda proposta da un avvocato per il pagamento dei compensi derivanti dall’attività difensiva svolta in favore di un proprio cliente nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi finalizzata al recupero di somme portate da due assegni protestati

Nel costituirsi nel giudizio, il cliente, eccepiva l’intervenuta prescrizione presuntiva del diritto del legale al pagamento dei compensi da quest’ultimo richiesti.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’appello promosso dall’originario convenuto, confermava la decisione di primo grado.

Entrambi i giudici di merito rigettavano l’eccezione di prescrizione formulata dal cliente del legale, ritenendo che il termine di prescrizione dei tre anni previsto dall’art. 2956 del Codice Civile, nel caso esaminato, decorreva dal momento in cui il legale, con la sua attività, era riuscito a ottenere – fuori dal procedimento esecutivo – la materiale disponibilità della somma indicata nell’ordinanza di assegnazione, non già dalla data di emissione dell’ordinanza stessa.

Pertanto, l’originario convenuto sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione deducendo la violazione o la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 2957 del Codice Civile per aver i giudici di merito errato nel determinare il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale. Secondo il convenuto il Tribunale avrebbe dovuto far decorrere il termine di prescrizione dei tre anni dalla data di chiusura della procedura esecutiva e, quindi, dalla data di emissione dell’ordinanza di assegnazione delle somme pignorate.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale, nell’accoglierlo con rinvio della causa al Tribunale di provenienza, in diversa composizione, ha osservato che l’art. 2957, comma 2, del Codice Civile, secondo cui «Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione», deve essere interpretato, come già affermato in altri arresti giurisprudenziali di legittimità, che ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto dell’avvocato al compenso, la conclusione della prestazione, che il predetto articolo individua quale dies a quo del decorso del termine triennale di prescrizione delle competenze dovute agli avvocati, deve individuarsi «nell’esaurimento dell’affare» per il cui svolgimento fu conferito l’incarico, momento che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo.

Di conseguenza, hanno continuato gli Ermellini:

  1. eventuali successive iniziative intraprese dal medesimo difensore, anche se connesse alla decisione definitiva, costituiscono prestazione di nuova attività, assoggettata ad un autonomo termine di prescrizione;

  2. nel caso esaminato, trattandosi di un procedimento di espropriazione presso terzi ex art. 543 e seguenti del codice di procedura civile, conclusosi con il deposito dell’ordinanza di assegnazione ex art. 552 c.p.c., il predetto deposito costituisce il momento di pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo;

  1. come più volte affermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, la ratio della normativa che disciplina la prescrizione presuntiva risiede nell’esigenza di certezza nei più ricorrenti rapporti patrimoniali di origine negoziale.

  1. per quanto riguarda le competenze spettanti agli avvocati, la conclusione della prestazione è individuata nell’esaurimento dell’affare per il cui svolgimento era stato conferito l’incarico, che coincide con la pubblicazione del provvedimento decisorio definitivo

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 2618 2024

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