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Comunicazione via pec del decesso della parte costitutita e termine per la riassunzione.

La comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo al difensore dell’altra parte equivale a formale notificazione dell’evento medesimo.

Lunedi 24 Giugno 2024

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16141/2024.

Il caso. La Corte di appello di Milano dichiarava l’estinzione del giudizio, per tardività del ricorso per riassunzione in appello, avente a oggetto la domanda, introdotta da Mevia di condanna di Tizio + altri al risarcimento del danno dai predetti cagionatole in conseguenza dell’acquisto da parte della predetta di una quota di partecipazione azionaria nella Delta s.a., rivelatosi infruttuoso sino alla completa consumazione del conferimento, su cui il giudice di primo grado si era pronunciato dichiarando la nullità dell’atto di citazione per assoluta incertezza nell’identificazione dell’oggetto del giudizio.

La Corte territoriale osservava:

a) che il procuratore alle liti di Mevia dichiarava la morte della propria assistita, appellante, con una formale comunicazione a mezzo pec in data 5 settembre 2018, indirizzata al procuratore di altra parte costituita;

b) che il termine trimestrale per la riassunzione scadeva quindi il 5 dicembre 2018, a prescindere dalla pronuncia di interruzione del processo, che ha valenza meramente dichiarativa;

c) che il ricorso per riassunzione di Caio (successore di Mevia) recava la data di deposito dell’8 gennaio 2019 ed era, quindi, tardivo.

Caio ricorre in cassazione, rilevando che:

– la Corte di appello avrebbe errato nell’interpretare la comunicazione via pec-mail effettuata in data 5 settembre 2018 come idonea a far decorrere il termine per la riassunzione del processo;

– la stessa andava qualificata come mera informazione di cortesia, come si evincerebbe dalla mancata allegazione del certificato di morte della parte, di cui all’epoca il procuratore alle liti non era nemmeno in possesso, e dal tenore letterale della mail, laddove si precisa che la circostanza della morte “verrà dichiarata alla successiva udienza del 14 novembre 2018 con deposito del certificato di morte”.

Per la Cassazione il motivo è infondato, precisando che:

a) già altre pronunce hanno affermato che la comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal difensore della parte colpita dall’evento interruttivo al difensore dell’altra parte equivale a formale notificazione dell’evento medesimo.

b) occorre verificare se tale comunicazione, quand’anche equiparabile a formale notificazione, ai sensi della giurisprudenza di questa Corte, possa non avere attitudine a determinare l’effetto interruttivo che la legge formalmente le ricollega;

c) quindi è necessario verificare se essa comunicazione contenga o meno tutti gli elementi previsti dalla legge per raggiungere quello scopo; o se, per alcune peculiarità di specie, tali caratteristiche non siano presenti e, quindi, l’atto possa essere inteso come rivolto anche a scopi diversi da quelli processuali propri:

  • sotto il primo profilo, va rilevato che il tenore letterale di quanto comunicato è obiettivamente idoneo a raggiungere lo scopo interruttivo: il procuratore della parte deceduta nelle more del giudizio e tra un’udienza e l’altra del processo, comunica a mezzo pec ai procuratori delle altre parti costitute l’evento della morte del proprio assistito;

  • né appare possibile ritenere che la finalità dell’atto posto in essere non sia univocamente ricollegabile all’evento interruttivo del processo: nessuna finalità processualmente rilevante, diversa da quella dell’interruzione del processo, può infatti avere la dichiarazione a verbale o la notificazione (cui è equiparabile si è detto la comunicazione via mail pec dell’evento dal procuratore della parte deceduta ai procuratori delle altre parti) del decesso della parte;

  • né alcun rilievo può avere la circostanza che nella comunicazione il procuratore della parte deceduta preannunci di volere effettuare la dichiarazione interruttiva a verbale della futura udienza già fissata atteso che, come detto, l’effetto interruttivo del processo è ricollegato dall’art. 300 cod. proc. civ. a due distinte ed equipollenti forme – la comunicazione a verbale o la notificazione fuori udienza dell’evento – con la logica conseguenza che il processo è da considerarsi interrotto dalla data di effettuazione della prima delle due ridette modalità, e ciò del tutto a prescindere dalla riserva di ripetizione della dichiarazione, da ritenersi processualmente superflua stante l’avvenuta interruzione ope legis del processo dalla data della precedente notificazione.

    d) l’effetto interruttivo prodotto dalla dichiarazione resa dal procuratore con le modalità stabilite dal primo comma dell’art. 300 cod. proc. civ. è immediato e prescinde del tutto dall’eventuale pronuncia da parte del giudice, alla quale va riconosciutocarattere meramente ricognitivo.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 16141 2024

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