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Concorso di colpa ex art. 2054 c.c e mancata prova della dinamica del sinistro

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28662/2022 esclude la corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale nel caso in cui sia stato impossibile ricostruirne la dinamica.

Il caso: Tizio agiva in giudizio contro Caio e Mevio nonche’ Alfa S.p.A., rispettivamente, conducente, proprietaria e assicuratrice di un’autovettura Fiat, per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione dell’incidente stradale nel quale era rimasto coinvolto mentre era alla guida del proprio motociclo, di proprieta’ di Sempronio, entrato in collisione con la Fiat il cui conducente non aveva rispettato il segnale di stop.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello rigettava il gravame, ritenendo inattendibile la ricostruzione della dinamica del sinistro, avendo riscontrato plurime contraddizioni non solo circa le circostanze in cui sarebbe avvenuto l’urto, ma anche circa cio’ che sarebbe avvenuto in seguito, quando Tizio era giunto in ospedale, oltre all’assenza di documentazione idonea; inoltre non vi era stato l’intervento delle autorita’, nonostante la gravita’ delle lesioni riferite, non vi erano testimoni, non vi erano rappresentazioni fotografiche dell’occorso.

Tizio ricorre in Cassazione che, nel rigettare il ricorso, chiarisce quanto segue:

a) il giudice puo’ rilevare d’ufficio la responsabilita’ di cui all’articolo 2054 c.c., comma 2, ma a condizione che gli siano stati prospettati ritualmente da chi agisce gli elementi di fatto da cui possa desumersi il concorso di responsabilita’ e cio’ in ragione del fatto che l’accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell’originaria domanda;

b) nel caso di specie, la Corte territoriale non si e’ limitata a ritenere non provata la esatta dinamica del sinistro, ma ha ritenuto non provato l’accadimento; solo ove lo scontro tra i veicoli coinvolti nell’incidente sia dimostrato (fatto noto) puo’ presumersi, in assenza di un’attendibile ricostruzione della dinamica dei fatti, che esso, lo scontro, sia stato cagionato in pari misura dai soggetti coinvolti;

c) la voluntas legis e’ quella di introdurre un criterio di distribuzione della responsabilita’ che opera sul presupposto della impossibilita’ di accertare con indagini specifiche le modalita’ del sinistro e le rispettive responsabilita’, oppure di stabilire con certezza l’incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell’evento.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.28662 2022

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