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Condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile agli IACP: sconto in fattura e cessione del credito ancora possibile

Con la circolare n. 24/E del 2020, con riferimento agli interventi effettuati su edifici condominiali nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile agli IACP, il condominio può applicare la disciplina prevista per tali istituti ed enti e pertanto, secondo la disciplina vigente, fruire della detrazione del 110 per cento per le spese sostenute fino al 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.

Qualora tale ultima condizione non si realizzi, si ritiene che possa trovare applicazione, per gli interventi effettuati su detti edifici condominiali, la disciplina di cui al citato comma 8-bis, primo periodo, dell’articolo 119 (secondo cui la detrazione è nella misura del 110 % per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e nella misura del 90 % per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 % per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 % per quelle sostenute nell’anno 2025).

La sottosegretaria al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, in una risposta a un’interrogazione presentata in Commissione Finanze della Camera dai deputati del Gruppo Misto Franco Manes e Renata Gebhard ha evidenziato che l’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), stabilisce che, in deroga al blocco generalizzato dell’esercizio delle opzioni di cui al richiamato articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (cioè sconto in fattura e cessione del credito), è possibile, per i caseggiati nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile sia riferibile ai predetti istituti, esercitare l’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, alla sola condizione che i predetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023).

In definitiva: la deroga trova applicazione anche se alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60% dell’intervento complessivo.

La deroga al blocco generalizzato delle opzioni, chiaramente prevista dal Legislatore solo per talune categorie di contribuenti (tra cui gli IACP), si applica limitatamente alle spese dagli stessi sostenute, e questo indipendentemente dall’aliquota di detrazione spettante.

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