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Condominio: il singolo condomino non può occupare il pianerottolo con mobili suoi

Illegittima l’installazione nei pianerottoli della scala di mobili ad uso esclusivo di alcuni soltanto dei condomini.

La Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30468/2024 ha ritenuto corretta la sentenza della Corte d’appello impugnata, dichiarando successivamente la inammissibilità del ricorso per revocazione promosso dai condomini soccombenti.

Il caso: Tizio, proprietario di due unità immobiliari ubicate al piano terra ed al terzo piano di un fabbricato, aveva convenuto in giudizio Caio e Mevio, proprietari, rispettivamente, il primo di due unità immobiliari ubicate al piano terra ed al secondo piano dello stesso stabile ed il secondo di due unità immobiliari site al piano terra ed al primo piano del medesimo edificio, per sentire accertare l’illegittimità della installazione nei pianerottoli della scala di mobili ad uso esclusivo dei proprietari posti ai piani primo e secondo, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi “quo ante”.

Il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda; la Corte d’Appello, adita da Tizio, condannava i convenuti a rimuovere mobili e similari collocati nel corpo delle scale a loro esclusivo uso; condannava Mevio anche alla rimozione della canna fumaria con ripristino dello stato dei luoghi.

Il CTU infatti aveva accertato he gli originari convenuti avevano trasformato di fatto il pianerottolo in modo permanente e tale da impedire un pari uso degli altri condomini e che Mevio aveva collocato la canna fumaria ad una distanza dal tetto inferiore a quella legale e che, a causa di lesioni nel condotto vi era una fuoriuscita di fumi ed odori.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso proposto da Mevio, che, successivamente, propone ricorso per revocazione ordinaria, lamentando l’erronea lettura delle risultanze della CTU in relazione ai mobili e similari collocati nel corpo scala, alla nicchia posta nell’intercapedine, alle tabelle millesimali, alla violazione delle distanze della canna fumaria, alle lesioni della stessa con conseguente fuoriuscita di fumi ed odori.

Per la Corte il suddetto ricorso è inammissibile in quanto il ricorrentes otto l’apparente riconduzione del vizio all’art. 395, n. 4, c.p.c., svolge una censura che attiene al merito della causa, per avere la Corte di cassazione, ed ancor prima la Corte d’Appello, mal valutato le risultanze della CTU con riferimento alle altre risultanze istruttorie.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 30468 2024

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