Condominio: modalità e termini entro cui proporre appello in tema di impugnazione di delibera assembleare
A cura della Redazione.
Con la sentenza n. 1163/2021 la Corte d’Appello di Palermo ricorda forma e termini entro i quali deve essere proposto l’appello avverso la sentenza di primo grado che ha deciso sulla impugnazione di delibera assunta dalla assemblea condominiale.
Martedi 31 Agosto 2021 |
Il caso: Con ricorso Tizio impugnava la delibera adottata dall’assemblea del Condominio di via Alfa con cui erano state approvate le nuove tabelle millesimali che sostituivano le precedenti, annullate dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 26 luglio 2011: il ricorrente sosteneva che le tabelle erano contrarie al principio di proporzionalità, in quanto al locale scantinato di sua proprietà esclusiva erano stati applicati dei coefficienti di riduzione illegittimi e più elevati di quelli attribuiti al locale contiguo di proprietà condominiale, benché meglio esposto e più luminoso.
Il Tribunale rigettava l’impugnazione con sentenza del 13 dicembre 2017; Tizio propone appello avverso la sentenza di primo grado con ricorso depositato in cancelleria il 12 giugno 2018.
Il Condominio si costituisce eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, sul presupposto che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sarebbe avvenuta dopo la scadenza del termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
La Corte d’Appello, nel ritenere fondata l’eccezione, in tema di impugnazione delle delibere condominiali ribadisce i seguenti principi:
a) l’appello avverso la sentenza che abbia pronunciato sull’impugnazione di una deliberazione dell’assemblea di condominio (nonostante il primo giudizio fosse stato introdotto con ricorso), ai sensi dell’art. 1137 c.c., va proposto, in assenza di specifiche previsioni di legge, mediante citazione in conformità alla regola generale di cui all’art. 342 cod. proc. civ., sicché la tempestività del gravame va verificata in base alla data di notifica dell’atto e non a quella di deposito dello stesso nella cancelleria del giudice “ad quem”;
b) la Suprema Corte a Sezioni Unite, nella decisione del 10.2.2014, n. 2907, ha ritenuto di portata generale il principio per cui un appello erroneamente introdotto con ricorso, anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione, appunto, che nel termine previsto dalla legge l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte;
c) nel caso di specie, il ricorso in appello è stato depositato il 12 giugno 2018, cioè entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, ma è stato notificato, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, il 2 luglio 2018, quindi tardivamente rispetto al termine ultimo del 13 giugno 2018.