Condominio: valido l’avviso di convocazione ai condomini tramite email ordinaria
Si segnala la sentenza n. 1651/2023 della Corte d’Appello di Ancona che ha ritenuto valido l’avviso di convocazione inviato tramite email ordinaria, in difformità al dettato normativo dell’art. 66 disp.att c.c.
Venerdi 8 Marzo 2024 |
Il caso: Tizio e Mevia in qualità di condomini, convenivano in giudizio il Condominio Alfa al fine di far dichiarare nulla, annullabile o invalida, la delibera assembleare adottata in data 01.12.2017 e, in via subordinata, chiedevano che le spese relative alle opere approvate nella stessa delibera fossero sostenute unicamente dalla maggioranza dei condomini che aveva votato favorevolmente; inoltre gli attori assumevano che la delibera era nulla per essere stati avvisati della riunione condominiale tramite mail ordinaria.
Il tribunale rigettava le domande di nullità e/o annullamento delle delibere condominiali; Tizio e Mevia propongono appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando, per quel che qui interessa, la violazione dell’art. 66 disp. att. c.c. nella convocazione dell’assemblea del 01/12/2017. Deducono, a tal fine, che:
– l’elenco delle modalità di trasmissione indicate nell’art. 66 disp. att. c.c. è da considerarsi tassativo poiché l’avviso di lettura dell’e-mail, a differenza della PEC, non ha alcun valore legale;
– inoltre, deve essere considerato che l’art. 66 disp. att. c.c. è norma ritenuta inderogabile dall’art. 72 disp. att. c.c..
La Corte Distrettuale, nel respingere i motivi di impugnazione, rileva quanto segue:
a) la rivalutazione dei fatti costitutivi della domanda attrice, siccome allegati dalla odierna parte appellante, consente di ritenere dirimente la circostanza che non sia stato contestato il mancato ricevimento della email avente ad oggetto la convocazione dell’assemblea del 01/12/2017 e, pertanto, può ritenersi che i condomini appellanti abbiano avuto effettiva notizia della convocazione, a prescindere dal mezzo con la quale quest’ultima è stata trasmessa e dal fatto se avessero ricevuto o meno in precedenza convocazioni delle assemblee condominiali tramite semplici email;
b) benchè in forza dell’art. 66 delle disp.att.c.c., l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale debba essere comunicato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mani del condòmino e tale elenco di mezzi di comunicazione sia tassativo, per cui qualsiasi altro mezzo non è reputato efficace, quale l’e-mail semplice che non è contemplata dalla norma, deve ritenersi che l’uso della stessa non sia vietato, ma a condizione che la ricezione sia garantita e soprattutto – in caso di contestazione – a patto che possa essere provata la comunicazione;
c) nel caso di specie, la mancata ricezione dell’email di convocazione non è stata opposta dai destinatari e, pertanto, può ritenersi acquisita al processo, come pacifica in quanto non contestata, la circostanza dell’oggettiva ricezione dell’email di convocazione dell’assemblea del 01/12/2017 da parte dei medesimi.