Convivenza di fatto e diritto all’assegno divorzile in funzione compensativa.
Con l’ordinanza n. 33665/2022 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del diritto a percepire l’assegno divorzile da parte dell’ex moglie nonostante ella abbia instaurato una stabile convivenza di fatto con un’altra persona.
Lunedi 21 Novembre 2022 |
Il caso: Il Tribunale di Catania, in accoglimento del ricorso presentato da Tizio, pronunciava lo scioglimento del matrimonio contratto dal ricorrente con Mevia, respingendo la domanda riconvenzionale di quest’ultima avente ad oggetto il riconoscimento dell’assegno divorzile e di una quota del t.f.r. spettante all’ex coniuge, esponendo che dall’istruttoria svolta era emerso che la stessa aveva intrapreso una convivenza stabile con altro uomo, sia pure per un breve periodo.
Mevia proponeva appello, che la Corte distrettuale rigettava, sul rilievo che l’instaurazione di una nuova famiglia da parte del coniuge divorziato, anche se di fatto, recide ogni connessione con il modello di vita relativo alla pregressa convivenza matrimoniale, determinando il venir meno dei presupposti dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge; il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
Mevia ricorre in Cassazione, denunciando, come secondo motivo, violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, per aver la Corte d’appello escluso il diritto all’assegno divorzile pur in mancanza della prova della formazione di altra situazione familiare more uxorio e tenuto conto dell’esiguo reddito della ricorrente.
Per la Cassazione la censura è fondata: in tema di assegno divorzile ricorda che:
a) l’ orientamento seguito dalla Corte distrettuale e’ stato superato da recente pronuncia delle Sezioni Unite secondo la quale, in tema di assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l’ex coniuge economicamente piu’ debole questi, se privo anche nell’attualita’ di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell’assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa;
b) a tal fine il richiedente dovra’ fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell’apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge;
c) nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso l’assegno divorzile in ragione della formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente senza alcuna altra valutazione, concernente la disponibilita’ da parte di quest’ultima di mezzi adeguati, in ordine alla valenza compensativa attribuita all’assegno divorzile; inoltre, i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del breve periodo della convivenza della ricorrente con terza persona che induce ad escludere la formazione di una stabile unione more uxorio, alla luce del citato principio affermato dalle SU.