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Corpi scala in muratura in sostituzione di scale a chiocciola esterne al fabbricato: i vizi strutturali accertati con A.T.P.

Può capitare che a distanza di anni dalla realizzazione di una costruzione si manifestino vizi strutturali che comportano la rovina o il pericolo di rovina della opera con conseguente pretesa risarcitoria da parte del proprietario nei confronti della ditta esecutrice dei lavori e del direttore dei lavori.

Da un punto di vista di inquadramento giuridico della domanda, formulata per ottenere l’accertamento di responsabilità per i vizi dell’immobile, vengono in rilievo i criteri per l’individuazione del regime applicabile: quello di cui all’art. 1669 c.c. o di cui all’art. 2043 c.c..

In particolare, l’art. 1669 c.c. contempla una particolare obbligazione che incombe all’appaltatore il quale è tenuto a garantire l’opera costruita, per un periodo di dieci anni, dai vizi del suolo o dai difetti di costruzione.

La responsabilità di cui all’art. 1169 c.c. presuppone la sussistenza di due condizioni: dal punto di vista oggettivo essendo riconducibile ad una violazione di regole relativa alla sicurezza dell’attività edificatoria, alla conservazione e funzionalità degli edifici; dal punto di vista soggettivo operando solo nel rapporto contrattuale appaltatore-committenti ovvero nel rapporto acquirente-venditore ove quest’ultimo assuma anche la veste di costruttore.

Ove, difettino i presupposti soggettivi e o oggettivi del regime agevolato di responsabilità di cui all’art. 1669 c.c., la domanda risarcitoria formulata dal proprietario dell’immobile nei confronti del costruttore e del direttore dei lavori per i vizi strutturali dell’opera, sarà da inquadrarsi nell’ambito dell’art. 2043 c.c. con tutte le conseguenze che ne derivino in termini di onere della prova.

Invero, nell’ipotesi di esperimento dell’azione di cui all’art. 2043 c.c. non opera il regime di presunzione di responsabilità del costruttore, essendo a carico di colui che agisce provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito extracontrattuale e quindi, l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché la colpa del danneggiante.

Ove, dunque, non si possa applicare il regime agevolato di cui all’art. 1669 c.c., difettando ad esempio il profilo soggettivo, in quanto il soggetto che esperisce l’azione di risarcimento del danno derivante dai vizi di costruzione è soggetto terzo estraneo rispetto al contratto d’appalto stipulato dal costruttore con altro soggetto, si applicherà il regime di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c.

È il caso che ha interessato di recente il Tribunale di Crotone chiamato a decidere su una domanda risarcitoria relativa a vizi strutturali di due “corpi scala” in muratura aggiunti alle palazzine condominiali in sostituzione delle originarie scale a chiocciola.

La domanda, formulata da un Condominio contro l’appaltatore ed il direttore dei lavori, è stata inquadrata dal Tribunale nel regime di cui all’art. 2043 c.c. e non in quello di cui all’art. 1669 c.c. poiché il contratto d’appalto era stato stipulato con altro soggetto e non con il Condominio attore, soggetto terzo estraneo nel rapporto con il costruttore- appaltatore, ma effettivo danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione.

La norma generale di cui all’art. 2043, infatti, che “trova applicazione solo ove non risulti applicabile quella speciale, attribuisce legittimazione ad agire contro l’appaltatore ed eventuali soggetti corresponsabili non solo al committente ed ai suoi aventi causa ( ivi compreso l’acquirente dell’immobile), ma anche a qualunque terzo che lamenti essere stato danneggiato in conseguenza dei gravi difetti della costruzione, della sua rovina o del pericolo della rovina di essa”.

Inquadrata per i suddetti motivi nell’art. 2043 c.c. la domanda risarcitoria formulata dal Condominio nei confronti del costruttore dell’opera, il Tribunale di Crotone, con la sentenza in esame, n. 560 del 22 giugno 2022, ha ribadito l’importanza dell’accertamento tecnico preventivo ai fini dell’individuazione delle responsabilità in relazione alle singole condotte, posizioni e competenze del costruttore e direttore dei lavori, nonché al fine di compiutamente descrivere lo stato degli immobili, gli interventi di ripristino necessari ed i relativi costi.

Sul punto, il Tribunale ha ribadito l’unanime e consolidato orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui l’elencazione delle prove nel processo civile non è tassativa ritenendo quindi ammissibili le prove atipiche quali sono le perizie acquisite nel corso di altro processo.

Corpi scala in muratura in sostituzione di scale a chiocciola esterne al fabbricato: i vizi strutturali accertati con a.t.p. La vicenda

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., un Condominio agiva in giudizio nei confronti della ditta costruttrice nonché del direttore dei lavori al fine di ottenere la condanna al pagamento dei danni patiti in conseguenza dei vizi riscontrati in due corpi scala aggiunti agli stabili condominiali in sostituzione delle originarie scale a chiocciola esterne ed aperte.

In particolare, i corpi scala presentavano segni di alterazione ed un distacco dalla parete del fabbricato condominiale. Dei vizi strutturali dell’opera e della derivazione causale degli stessi da carenze di progettazione e di manutenzione, il Condominio aveva avuto piena contezza solo in seguito all’analisi stratigrafica e alla relazione peritale all’esito dell’Atp.

Dalla relazione peritale depositata nel procedimento di a.t.p., ritenuta prova atipica valida nel giudizio risarcitorio, è emersa incontrovertibilmente la responsabilità di parte appaltatrice ai sensi dell’art. 2043 c.c. Al contrario, non è invece emersa la responsabilità del direttore dei lavori.

Corpi scala in muratura in sostituzione di scale a chiocciola esterne al fabbricato: i vizi strutturali accertati con a.t.p.. La decisione

Sulla base degli esiti degli accertamenti peritali compiuti nel giudizio di a.t.p., il Tribunale in sede di merito ha ritenuto sussistente la responsabilità per i danni derivanti dai vizi dell’opera in capo a parte appaltatrice.

Il Ctu, infatti, aveva riscontrato che i corpi scala realizzati in epoca successiva alla costruzione delle palazzine servite, presentavano un distacco dalle pareti dei fabbricati dovuto ad un cedimento in fondazione.

Sotto il profilo causale, il Ctu aveva accertato che i danni erano da imputare ai massicci lavori di realizzazione delle opere effettuati su un terreno costituito da materiale di riporto posto sopra uno strato argilloso inidoneo a sopportare il peso dei corpi scala.

Tale risultanza probatoria unitamente alle ulteriori considerazioni tecniche compiute dal ctu hanno portato il Giudice a ritenere definitivamente accertata la responsabilità della ditta esecutrice dei lavori per non aver tenuto conto delle caratteristiche del suolo su cui era sorta la costruzione.

Giova ricordare, infatti, che al fine di non incorrere in responsabilità, è necessario che il costruttore consideri “secondo la diligenza professionale e le norme tecniche vigenti, tutte le caratteristiche del suolo, desunte dai vari fattori ambientali, geomorfologici e strutturali, che possono incidere sul fabbricato e devono orientarne la progettazione e l’esecuzione” (Cass. n. 26552/2017).

Nella specie, pertanto, l’impresa esecutrice dei lavori è stata ritenuta responsabile per violazione delle regole di cautela nell’esecuzione dei lavori.

Di contro, nessuna responsabilità è stata attribuita al direttore dei lavori non essendo emersa alcuna prova a suo carico di azioni o omissioni costituenti autonomi illeciti o violazioni di norme tali da contribuire a produrre i danni lamentati.

Occorre ricordare, infatti, l’insegnamento della Suprema Corte secondo cui “in tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell’appaltatore, vigilando che l’esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito nel capitolato d’appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell’appaltatore” (Cass. n. 20557/2014).

In assenza di allegazioni e prove in merito alle condotte colpose ascrivibili al direttore dei lavori e alla loro efficienza causale nella determinazione del danno, pertanto, l’appaltatore rimane esclusivo responsabile dell’esecuzione dei lavori, nonché dei danni conseguenti a negligenza nell’esecuzione.

Sentenza
Scarica Trib. Crotone 22 giugno 2022 n. 560

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