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Corte Cost.: derogabile il limite minimo del divario di età nell’adozione del maggiorenne

Nell’adozione dei maggiorenni, il giudice può derogare al limite del divario minimo di età di diciotto anni tra adottante ed adottato nei casi in cui lo scostamento sia esiguo e sempre che sussistano motivi meritevoli.

Lunedi 29 Gennaio 2024

Il 18 gennaio scorso, la Corte Costituzionale, con sentenza n 5, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 291, primo comma, cod. civ., nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza, l’ intervallo di diciotto anni tra adottante e adottando.

I dubbi di costituzionalità erano stati sollevati dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Firenze, la quale censurava la disciplina codicistica relativamente al requisito del divario minimo ed in particolare, come nel caso sottoposto alla sua attenzione, quando la differenza di età si discosti in maniera esigua. Nel caso de quo, infatti, la differenza tra richiedente e adottando era pari a 17 anni e 3 mesi. Il rimettente individuava il contrasto, della disposizione in parola, con gli artt., 2 e 30 Cost., per la lesione (determinata dalla inderogabilità del limite del divario minimo di età), della capacità dell’individuo di autodeterminarsi e del diritto dovere dell’adottante di mantenere, educare ed istruire i figli. Evidenziava, poi, la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra la disciplina relativa all’adozione del maggiorenne e quella del minore in casi particolari: in quest’ultima ipotesi, infatti, il giudice può ridurre il divario di età laddove sussistano validi motivi ( art. 44, commi 1, lett. b e 5 , L. n. 184/1983).

Ad avviso della Corte, l’istituto dell’adozione delle persone maggiori di età non persegue più e soltanto la funzione di trasmissione del cognome e del patrimonio ma si è trasformato in uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici accanto a quelli patrimoniali. La Consulta, perciò, con riferimento alla lamentata disparità di trattamento tra adozione del maggiorenne e del minore, ha sottolineato che nella prima, al giudice non è attribuito alcun apprezzamento discrezionale dell’interesse dell’ adottando né, nei suoi confronti, possono effettuarsi i medesimi controlli previsti per l’ipotesi di adozione del minore, trattandosi di due istituti differenti per finalità e presupposti.

Riguardo all’art. 291, primo comma, cod. civ., la Corte lo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’ intervallo di età di diciotto anni tra adottante e adottando. Ciò, in particolare, laddove si consideri che l’esigenza della derogabilità dei suddetti limiti, è stata rivendicata più e più volte nella giurisprudenza costituzionale.

Si legge nel comunicato reso dalla Corte il 18 gennaio: “ il punto di equilibrio tra la regola del divario di età fissata dal codice civile e il diritto all’identità della persona, anche nelle formazioni in cui esprime e forma la sua personalità, nell’accertamento rimesso al giudice che, caso per caso, e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà a valutare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogare alla previsione del codice civile nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua”.

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