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Criterio di calcolo dei termini processuali e del periodo di sospensione feriale

Con l’ordinanza n. 7114 del 15 marzo 2024 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi del criterio di calcolo dei termini processuali e del periodo di sospensione feriale ai fini della tempestività o meno dell’impugnazione.

Martedi 26 Marzo 2024

Il caso:L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’avviso di accertamento induttivo del maggior reddito realizzato, e consequenziali tributi, notificato alla Alfa Srl, che aveva ristretta base partecipativa e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, notificava al socio Tizio l’avviso di accertamento con il quale richiedeva il versamento di maggiore Irpef, con riferimento all’anno 2012, in relazione al reddito di partecipazione conseguito.

Tizio impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, che rigettava il ricorso; Tizio quindi appellava la sentenza avanti alla CTR che dichiarava inammsisibile l’impugnazione ritenendo che fosse stata introdotta tardivamente in quanto:

– la sentenza di primo grado impugnata era stata pubblicata in data 5 marzo 2018;

– il termine lungo per la sua impugnazione, “tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal primo al trentuno agosto, era scaduto in data 5.10.2018, mentre l’atto di appello era stato spedito, tramite posta certificata, solo in data 8 ottobre 2018.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la decisione della CTR per i seguenti motivi:

– in primo luogo, la CTR calcola erroneamente il prolungamento del termine dipendente dal periodo feriale, che non è di un “mese” (trenta giorni), bensì dal primo al trentuno agosto, per complessivi giorni trentuno;

– in conseguenza il termine sarebbe scaduto (non il 5, bensì) il giorno 6.10.2018, che era però un sabato, differendosi in conseguenza il termine utile per la notificazione del ricorso al successivo lunedì 8.10.2018 quando, pacificamente, il ricorso è stato spedito per la notificazione all’Amministrazione finanziaria, pertanto tempestivamente.

La Suprema Corte, nell’accogliere il ricorso, ribadisce i seguenti principi in materia di computo dei termini per l’impugnazione e della sospensione feriale:

a) nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello del mese iniziale;

b) quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, poi, al termine di decadenza dal gravame pari a sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi trentuno giorni computati “ex numeratione dierum”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente “ratione temporis”), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo ed il trentuno agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza 7114 2024

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