Da quando decorre il termine breve per l’impugnazione nel processo tributario
Con l’ordinanza 2303, pubblicata il 25 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla decorrenza del termine breve per proporre l’impugnazione avverso una sentenza emessa nell’ambito di un giudizio tributario, ritenendo a tal fine valida la notifica eseguita presso la sede dell’Agenzia delle Entrate e non presso il procuratore costituito.
IL CASO: La pronuncia origina da un atto di intimazione di pagamento notificato dall’amministrazione finanziaria ad un contribuente, avverso il quale quest’ultimo proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale che dava ragione al contribuente.
Il gravame interposto dall’Agenzia della Entrate – Riscossione veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale in quanto ritenuto tardivamente proposto. I giudici di secondo grado evidenziavano che dalla documentazione allegata la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale era stata notificata a mezzo ufficiale giudiziario all’Agenzia delle entrate – Riscossione presso la sede di quest’ultima e l’appello era stato notificato a mezzo PEC oltre il termine previsto dall’art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La Commissione Tributaria Regionale riteneva applicabile al caso esaminato il termine breve per l’impugnazione decorrente dall’avvenuta notifica della sentenza presso la sede dell’Agenzia delle Entrate, essendo irrilevante a tal fine la necessità della notifica presso il procuratore costituito.
Pertanto, l’Agenzia delle entrate – Riscossione sottoponeva la questione all’esame della Corte di Cassazione, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 cod. proc. civ.,
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato dalla Cassazione la quale nel rigettarlo ha richiamato l’orientamento affermato dalle Sezioni Unite con l’ordinanza 21884 dell’11 luglio 2022 secondo il quale, in tema di notifica diretta all’ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all’ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l’atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.