Danneggiamento e deturpamento o imbrattamento: nozione e differenze
A cura della Redazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 36753 del 2 ottbre 2024 si è soffermata sulla distinzione tra il reato di danneggiamento ex art. 635 c.p. e quello di deturpamento o imbrattamento ex art. 639 c.p. nell’ipotesi in cui il soggetto abbia deturpato la facciata del portone con dei graffi.
Mercoledi 16 Ottobre 2024 |
Il caso: La Corte d’Appello di Roma in riforma della sentenza del Tribunale di Rieti appellata dall’imputato Tizio., riduceva l’entità del risarcimento del danno liquidato in favore della parte civile Condominio Delta ad euro 425,00, confermando nel resto la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese per il giudizio di appello alla parte civile.
Tizio a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione, censurando la sentenza di secondo grado principalmente con due motivi:
a) con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in relazione all’art. 635, comma secondo, cod. pen., rilevando che i graffi sul legno massello del portone del Condominio Delta non possono integrare l’ipotesi del danneggiamento mediante deterioramento del bene, non essendo stata intaccata la funzionalità del portone stesso;
b) con il terzo motivo chiede, in via subordinata, che la condotta venga riqualificata ai sensi dell’art. 639 cod. pen. (deturpamento o imbrattamento di cose), considerato che i graffi al portone hanno cagionato solo un problema estetico, con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.
Per la Cassazione le censure sono fondate: sul punto osserva che:
a) Il reato di danneggiamento di cui all’art. 635 cod. pen. si distingue da quello di deturpamento o imbrattamento previsto dall’art. 639 cod. pen., in quanto il primo produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l’uso, dando così luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell’essenza e della funzionalità della cosa stessa mentre il secondo produce solo un’alterazione temporanea e superficiale della “res aliena”, il cui aspetto originario, quale che sia la spesa da affrontare, è comunque facilmente reintegrabile” ;
b) in particolare, il reato di danneggiamento mediante deterioramento è configurabile soltanto quando la cosa che ne costituisce oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole;
c) nel caso di specie, oggetto della condotta illecita del ricorrente fu il portone in legno del Condominio la cui superficie fu graffiata in maniera evidente: tuttavia, tale gesto vandalico che, certamente, ha deturpato la facciata del portone non ha, però, eliminato o diminuito la funzionalità dello stesso, il cui uso è rimasto del tutto integro;
d) peraltro, si ritiene che il ripristino del bene, ossia rimuovere i graffi sui pannelli del portone, non ha comportato lo svolgimento di un’attività di particolare difficoltà o comunque non agevole, come risulta anche dal preventivo di spesa prodotto dalla parte civile;
e) in merito all’asserito difetto di querela, si precisa che il reato di deturpamento su beni immobili ex art. 639, comma secondo, cod. pen. è perseguibile d’ufficio a seguito dell’introduzione nella norma incriminatrice del quarto comma, avvenuta con la legge n. 94/2009: il deturpamento del portone dell’edificio del Condominio è stato compiuto certamente su un bene immobile, non essendo ipotizzabile che il portone de quo possa considerarsi come un bene mobile avulso dalla sua collocazione funzionale e per così dire “naturale, ossia quella di essere parte integrante di un edificio condominiale;
f) pertanto non ricorre alcuna improcedibilità per difetto della condizione di procedibilità, non prevista nel caso di specie.