Decesso del difensore intervenuto tra la conclusionale e la replica: conseguenze
A cura della Redazione.
La morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, a prescindere dalla conoscenza o meno di tale evento in capo alle altre parti.
Giovedi 7 Novembre 2024 |
Principio espresso dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 28257/2024.
Il caso: la Corte d’Appello dell’Aquila, riformando in melius la decisione del locale Tribunale, accoglieva la domanda risarcitoria proposta da Mevia nei confronti della ASL per le conseguenze pregiudizievoli causatele dall’erronea diagnosi di un tumore al seno, dovuta ad uno scambio di provette di reperti bioptici, a seguito della quale era stata sottoposta ad un inutile intervento chirurgico invasivo e parzialmente demolitivo, liquidandole, previo rinnovo della CTU medico-legale, la maggior somma di Euro 54.467,70, oltre accessori, a titolo di danno biologico, ferme quelle di Euro 4.672,50 e di Euro 13.346,81, già liquidate dal primo giudice a titolo, rispettivamente, di danno morale e di danno patrimoniale.
La Asl ricorre in Cassazione, deducendo la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 301 c.p.c., anche in relazione agli artt. 156, 159 e 161 c.p.c., in quanto la sentenza d’appello era stata emessa sebbene nelle more del termine per il deposito della memoria di replica ex art. 190 c.p.c., era intervenuto il decesso dell’unico difensore dell’azienda sanitaria e, quindi, il giudizio doveva ritenersi automaticamente interrotto.
La ricorrente fa presente che dopo il deposito delle comparse conclusionali, in pendenza del termine per il deposito delle memorie di replica, era peraltro sopravvenuto l’improvviso decesso dell’Avv. Sempronia, unico difensore della ASL, la quale non aveva quindi potuto provvedere al tempestivo deposito del detto atto;
Per la Cassazione il motivo è fondato:
a) costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale la morte dell’unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata;
b) al riguardo è stato anche precisato che, ove il processo sia irritualmente proseguito nonostante il verificarsi dell’evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l’interruzione, non potendo essere rilevata d’ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza;
c) la circostanza che il decesso dell’unico difensore dell’Azienda Sanitaria Locale sia avvenuto in pendenza del termine per il deposito della memoria di replica toglie rilievo alla questione se la parte colpita dal detto evento (ed interessata a far valere la nullità della sentenza deliberata non ostante il mancato deposito di tale atto processuale) debba dimostrare o meno di avere subito un “pregiudizio effettivo” in conseguenza di esso;
d) infatti, quando il vizio processuale incide, limitandola od escludendola, sulla stessa possibilità della parte di depositare gli atti difensivi conclusivi (comparse conclusionali o memorie di replica), l’effettività del pregiudizio è data dalla stessa lesione di un interesse costituzionalmente tutelato e, precisamente, dall’impedimento frapposto alla possibilità di svolgere con completezza il diritto di difesa;
e) invero, la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.