Decreto ingiuntivo notificato a persona affetta da incapacita’ naturale: conseguenze
Con l’ordinanza 14692/2023, pubblicata il 26 maggio 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un decreto ingiuntivo ad una persona affetta da incapacità naturale.
Martedi 30 Maggio 2023 |
IL CASO: Sulla scorta di una scrittura provata di riconoscimento di debito, una signora richiedeva ed otteneva nei confronti del fratello un decreto ingiuntivo per il pagamento di una consistente somma di denaro.
Il decreto ingiuntivo veniva notificato all’ingiunto presso l’abitazione in cui quest’ultimo conviveva con la sorella, ingiungente. Avverso il decreto ingiuntivo non veniva proposta opposizione e lo stesso veniva dichiarato definitivamente esecutivo.
Successivamente alla notifica del decreto, il debitore ingiunto decedeva. Pertanto, la sorella, creditrice, provvedeva alla notifica dell’atto di precetto nei confronti della nipote, figlia del fratello.
Avverso il precetto, quest’ultima proponeva opposizione chiedendo che ne venisse dichiarata l’inefficacia e/o la nullità, contestando l’esistenza del credito ed eccependo l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo in quanto il padre era affetto da demenza da Alzheimer di grado grave e che tale patologia era già risalente a qualche anno addietro. Stante l’incapacità di intendere e volere del predetto al momento della ricezione del decreto ingiuntivo, evidenziava l’opponente, la notifica del decreto ingiuntivo era da considerare inesistente, con la conseguenza, che lo stesso non poteva essere dichiarato esecutivo.
Il Tribunale, evidenziava che il vizio di mente del padre dell’opponente rientrava nelle ipotesi di nullità e non di inesistenza della notifica e dichiarava inammissibile l’opposizione a precetto. Il giudice di primo grado evidenziava che l’unico rimedio esperibile per far valere il vizio della notifica era quello dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo previsto dall’art. 650 c.p.c. con la quale andava contestata nel merito la pretesa creditoria.
Di contrario avviso la Corte di Appello, la quale, decidendo sul gravame interposto avverso la decisione di primo grado, ha dato ragione all’opponente, riformando la sentenza del Tribunale ed accogliendo l’opposizione a precetto dalla stessa proposta
Nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, evidenziavano i giudici della corte territoriale, stante l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, l’unico rimedio esperibile per paralizzare l’azione esecutiva della creditrice intimante era quello dell’opposizione all’esecuzione e non l’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.
Pertanto, della questione veniva investita la Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla originaria creditrice la quale riteneva errata la decisione della Corte di Appello avendo quest’ultima considerato inesistente e non nulla la notifica del decreto ingiuntivo.
LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Corte di Appello di provenienza ha osservato che quest’ultima nel dichiarare l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo non si è posta in linea con i principi delineati delle Sezioni Unite, in materia di inesistenza e nullità della notificazione degli atti.
L’inesistenza della notificazione di un atto, hanno evidenziato gli Ermellini, è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono:
a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita).
Restano esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.